La detrazione del 19% dei premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze, istituita con la legge n. 205/2017, spetta non solo per le nuove polizze stipulate a decorrere dal 1° gennaio 2018, ma anche per quelle rinnovate, a partire dal 2018 medesimo, alle stesse condizioni e ciò in quanto assimilabili alla stipula di un nuovo contratto.
È quanto si evince dalla recente Circolare n. 13/E/2019 dell’Agenzia delle entrate.
È la lett. f-bis) art. 15, comma 1, del Tuir (introdotta dalla richiamata manovra finanziaria dello scorso anno) a prevedere il nuovo beneficio, il cui ambito oggettivo, dunque, riguarda solo le polizze stipulate o rinnovate a decorrere dallo scorso periodo d’imposta. Ciò sta significando che per una polizza già in essere nel 2018 ma rinnovata quest’anno, i relativi premi potranno essere detratti solo a partire dal Modello 730/2020 o Modello Redditi PF/2020. Per contro i premi relativi a una polizza stipulata o rinnovata nel 2018 potranno essere detratti ora indicandoli ai righi E8/E10 (per il Modello 730/2019) o RP8/RP10 (per il Modello Redditi PF/2019) utilizzando il codice 43 (occorrerà indicarvi anche gli eventuali importi presenti ai punti da 341 a 352 della CU/2019 con lo stesso menzionato codice).
Non sono previsti limiti di detrazione e ciò con riferimento anche a più unità immobiliari (la detrazione, tuttavia, è preclusa laddove l’assicurazione riguardi solo la pertinenza) e non è legata all’intestazione dell’immobile assicurato (ne ha diritto il contraente della polizza anche se questi non è intestatario del bene). Se i premi si riferiscono ad assicurazioni che coprono più rischi (c.d. polizze multirischio) la detrazione compete per la sola parte de premio che copre gli eventi calamitosi. Nulla toglie, ad esempio, nel caso in cui il premio copra sia l’evento calamitoso sia il rischio morte, che il contribuente benefici sia della detrazione in commento (per la parte del premio riferita a tale rischio) sia di quella di cui all’art. 15, comma 1, lett. f), del Tuir per la parte del rischio morte (codice 36 righi E8/E10 o RP8/RP10).
Pasquale Pirone
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