L’interruzione del nesso eziologico, a causa del comportamento imprudente del lavoratore, da solo sufficiente a determinare l’evento, richiede che la condotta si collochi in qualche modo al di fuori dell’area di rischio definita dalla lavorazione.
Non si può discutere di responsabilità del lavoratore per l’infortunio quando il sistema della sicurezza approntato dal datore di lavoro presenti criticità: le disposizioni antinfortunistiche perseguono infatti il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa.
Cassazione penale sez. IV, 05/04/2019 n. 16228