di Bianca Pascotto.
Sul solco della sentenza delle Sezioni Unite, la Terza Sezione della Cassazione conferma il divieto di cumulo a (dis)favore del danneggiato tra gli importi percepiti in ragione di polizza assicurativa sugli infortuni e quanto percepito a titolo di risarcimento del danno aquiliano da terzo danneggiante.
Il danno è uno e uno solo e laddove la sua “monetizzazione” sia stata riconosciuta ed elargita, non è più possibile beneficiare di alcuna altra somma che, se versata al danneggiato, dovrà essere detratta dal complessivo ammontare del danno.
Un tanto vale anche se nella polizza infortuni è prevista la clausola di rinuncia alla surroga, giacché quest’ultima non è una clausola a favore dell’assicurato bensì a favore del terzo danneggiante che non si vedrà così soggetto all’azione di restituzione delle somme versate a titolo di indennizzo.
Cassazione Civile ordinanza del 16 aggio 2019 n. 14358