In due pronunce la Cassazione distingue i trattamenti in assicurativi e previdenziali
La rendita Inail è scomputata. La pensione Inps no
Pagina a cura di Carla De Lellis
La rendita Inail riduce il risarcimento del danno. La pensione dell’Inps, no. A stabilirlo, in due pronunce distinte e separate, la Corte di cassazione, a sezioni unite, entrambe depositate il 22 maggio, operando la distinzione dei trattamenti in «assicurativi» e «previdenziali». Per effetto della sentenza n. 12566/2018 l’importo della rendita d’inabilità permanente erogata dall’Inail per un infortunio in itinere va detratto dall’importo del risarcimento del danno che è dovuto, allo stesso titolo (infortunio in sinistro stradale), al titolare della rendita dal responsabile del sinistro. Per effetto della sentenza n. 12568/2018, invece, il familiare superstite ha diritto a ricevere il risarcimento pieno per la perdita del congiunto in un sinistro stradale, senza cioè decurtarlo del valore capitale della pensione di reversibilità cui, lo stesso familiare, ha diritto eventualmente in conseguenza della morte del congiunto.
Danno e prestazioni assicurative (Inail). Il principio fissato dalle sezioni unite con la sentenza n. 12566/2018 risolve il contrasto di giurisprudenza esistente in merito alla seguente questione: se dal computo del pregiudizio sofferto dal lavoratore a seguito di un infortunio sulle vie del lavoro causato dal fatto illecito di un terzo, vada defalcata la rendita per l’inabilità permanente costituita dall’Inail. Sulla questione, la Cassazione registrava, come accennato, un contrasto di giurisprudenza. Secondo il primo orientamento (tra cui sentenza n. 21897/2009), la costituzione, da parte dell’assicuratore sociale, di una rendita in favore dei prossimi congiunti di persona deceduta in conseguenza di un sinistro stradale in itinere, non esclude né riduce in alcun modo il loro diritto al risarcimento del danno patrimoniale nei confronti del responsabile del sinistro, non operando in tal caso il principio della compensatio lucri cum damno, a causa della diversità del titolo giustificativo della rendita rispetto a quello del risarcimento. Secondo l’altro orientamento, prevalente e di segno opposto al primo, le somme liquidate dall’Inail in favore del danneggiato da sinistro stradale a titolo di rendita vanno detratte, in base al principio indennitario, dall’ammontare del risarcimento dovuto al danneggiato da parte del terzo responsabile (tra le altre, sentenza n. 3806/1998 e sentenza n. 25733/2014). Tale orientamento, che le Sezioni Unite fanno proprio, si basa tra l’altro sul fatto che il valore capitale della rendita Inail corrisponde a valore patrimoniale già risarcito, non ulteriormente computabile a favore del danneggiato, per evitare duplicazioni di risarcimento sia in favore del danneggiato che a carico del responsabile o del suo assicuratore. E inoltre sul fatto che, in caso di esercizio da parte dell’Inail dell’azione di surroga (che rappresenta una peculiare forma di successione a titolo particolare nel diritto di credito del danneggiato) nei confronti del responsabile del danno, il credito del soggetto leso si trasferisce all’istituto assicuratore per la quota corrispondente all’indennizzo assicurativo corrisposto, con la conseguenza che l’infortunato perde, entro tale limite, la legittimazione all’azione risarcitoria, conservando il diritto a ottenere nei confronti del responsabile del danno, l’eventuale residuo risarcimento (nell’esclusiva ipotesi in cui il danno sia solo in parte coperto dalla prestazione assicurativa).
Danno e prestazioni «previdenziali» (Inps). Il principio fissato dalle sezioni unite con la sentenza n. 12568/2018 risolve il contrasto di risolve il contrasto di giurisprudenza esistente in merito alla seguente questione: se, in tema di danno patrimoniale patito dal familiare di persona deceduta per colpa altrui, l’ammontare del risarcimento vada ridotto del valore capitale della pensione di reversibilità percepita dal superstite in conseguenza della morte del congiunto. Dei due orientamenti contrastanti (il primo, prevalente, che ammette il cumulo; il secondo che lo esclude), le SU aderiscono al primo, ossia al cumulo delle due prestazioni – risarcimento e pensione – per una semplice ragione: ognuna ha una propria formazione genetica. La pensione di reversibilità, in modo specifico, è una prestazione previdenziale, cioè frutto dello scambio «contributi» durante il lavoro in cambio di «prestazione» (la pensione, appunto), e non ha, dunque, scopi indennitarie.
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