Per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante conseguente a perdita o riduzione della capacità lavorativa, il danneggiato (e, quindi, anche l’INAIL se agisce in surroga) è tenuto a dimostrare di svolgere, al momento dell’infortunio, un’attività produttiva di reddito e di non aver mantenuto, dopo di esso, una capacità generica di attendere ad altri lavori confacenti alle sue attitudini personali.
Ciò può avvenire anche attraverso il ricorso alla prova presuntiva in quanto, trattandosi di un pregiudizio futuro, esso deve essere valutato su base prognostica.
Cassazione civile sez. III, 27/03/2018 n. 7534