di Daniela Cirioli
Debutta la rivalutazione dell’indennità per danno biologico dell’Inail. Il tasso Istat, che per due anni è stato negativo impedendo l’esordio dell’appuntamento annuale di aggiornamento degli importi introdotto dalla legge Stabilità 2016, è positivo pari all’1,1%. Dal 1° luglio, pertanto, gli importi delle prestazioni per danno biologico, in capitale e in rendita, sono rivalutati di tale misura. A stabilirlo è la determina n. 254/2018 dell’Inail. Con altre distinte determine, l’Inail ha fissato inoltre la rivalutazione delle prestazioni ordinarie e dell’assegno di incollocabilità, nonché le misure della prestazione aggiuntiva per le vittime d’amianto per il 2016 e il 2017.
Danno biologico. La rivalutazione interessa la prestazione tecnicamente chiamata «indennizzo», che viene riconosciuta per gli infortuni occorsi dal 25 luglio 2000 e per le malattie professionali denunciate dalla stessa data. L’indennizzo è fissato in base alla tabella c.d. «indennizzo danno biologico», la quale prevede la liquidazione: a) di una somma in capitale in caso di infortuni o malattie con invalidità pari o superiore al 6 e inferiore al 16%; b) di una rendita in caso di infortuni o malattie con invalidità non inferiore al 16%. Fino al 2015 gli importi degli indennizzi non erano soggetti a rivalutazione; tuttavia, nel 2009 fu operato un aumento straordinario, dal 1° gennaio 2008, dell’8,68% e l’operazione è stata replicata nel 2014 con altro aumento del 7,57%. La legge Stabilità 2016 ha introdotto il meccanismo automatico e annuale di rivalutazione a decorrere dal 1° luglio 2016, in base al tasso Istat.
Indennità ordinarie. Anche in questo caso, dopo due anni di fermo, dal 1° luglio tutte le prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattie professionali per i settori industria, agricoltura, navigazione, medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia autonomi sono rivalutate dell’1,1% (determina n. 253/2018). I nuovi importi coprono il periodo 1° luglio 2018-30 giugno 2019. Minimale e massimale di rendita salgono rispettivamente a 16.373,70 euro (16.195,20 gli ultimi due anni) e a 30.408,30 euro (30.076,80 euro in precedenza). I valori sono entrambi presi a riferimento anche per il calcolo dei premi dovuti per i lavoratori parasubordinati (co.co.co., ex lavoratori a progetto ecc.). In tal caso, i limiti mensili sono: minimale euro 1.364,47 (1.349,60 gli ultimi due anni) e massimale euro 2.534,02 (2.506,40 in precedenza).
Fondo vittime amianto. Introdotta dalla legge n. 244/2007 (c.d. Protocollo Welfare), è una prestazione aggiuntiva in misura percentuale della rendita già fruita da soggetti affetti da patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto e alla fibra «fiberfrax» ovvero, in caso di premorte, agli eredi. È erogata d’ufficio in due acconti e un conguaglio. La determina n. 256/2018 fissa al 14,7% la misura per il 2016 per un conguaglio del 4,6%. La determina n. 257/2018 fissa al 9,8% la misura di acconto per il 2017, per un conguaglio dello 0,6% (in quanto l’acconto è stato già erogato al 9,2%). Infine, la determina n. 258/2018 fissa al 14,7% la misura per il 2017, per un conguaglio del 4,9%.
Assegno incollocabilità. Anche questa prestazione è ferma al 2015. L’importo mensile passa, dal 1° luglio 2018, da 256,39 euro a 259,21 euro (determina Inail n. 255/2018). L’assegno è erogato ai soggetti che, a seguito d’infortunio o malattia professionale, hanno riportato una riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 34% e che per tali conseguenze non siano più in condizioni di poter svolgere attività di lavoro, né di essere destinatari del beneficio dell’assunzione obbligatoria (ex legge n. 68/1999).
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