Nell’ipotesi in cui la polizia giudiziaria proceda ai sensi dell’art. 186, comma 5, cod. strada, sussiste l’obbligo di dare l’avviso di cui all’art. 114 disp. att. cod. proc. pen., allorché il conducente sia già indiziato di reato al momento in cui la Polizia giudiziaria ha inviato al sanitario la richiesta di procedere agli esami clinici per la verifica del tasso alcolemico e se l’accertamento non venga espletato ai fini di cura della persona, ma sia eccentrico rispetto alle finalità terapeutiche del caso concreto e unicamente finalizzato alla ricerca della prova della colpevolezza del soggetto indiziato.
L’obbligo del previo avviso al difensore non sussiste, invece, quando l’accertamento venga compiuto autonomamente dai sanitari in esecuzione degli ordinari protocolli medici terapeutici attivati in assenza di indizi di reità a carico di un soggetto coinvolto in un incidente stradale e ricoverato in una struttura ospedaliera.
Cassazione penale sez. IV, 20/12/2017 n. 12638