Nel verificare la responsabilità derivante da incidente automobilistico, l’accertamento della colpa, pur grave che sia, in capo a uno dei due conducenti, non esime il giudice dal verificare la condotta dell’altro conducente, sul quale grava il relativo onere probatorio.
Dall’applicazione di tale principio deriva che, in caso di mancata prova, in positivo, di avere assunto una condotta di guida conforme alle regole della circolazione stradale, nonché alle norme di comune prudenza, torna a essere operativa la presunzione, con concorso tra la colpa specifica di un conducente e la colpa presunta dell’altro.
Tribunale Lucca, 09/03/2018 n. 414