In virtù dell’art. 2712 c.c., i dati risultanti dal cronotachigrafo apposto in un autocarro fanno piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, salvo il disconoscimento chiaro, circostanziato e esplicito proveniente dalla controparte.
Cassazione civile sez. VI, 28/03/2018 n. 7595