Il conducente di un autoveicolo risponde, ex art. 2054 c.c., dei danni cagionati al pedone che ha investito non avendo provato di avere osservato tutte le norme sulla circolazione stradale né di essersi attenuto ai canoni di diligenza in modo che la causazione del danno possa ascriversi a caso fortuito.
Tribunale Savona, 20/02/2018