di Antonio Ciccia Messina
Conciliazione a tutto campo. Per tutti i contratti di assicurazione, nessuno escluso, le compagnie devono aderire a sistemi stragiudiziali di risoluzione dei conflitti con l’utenza. È quanto prevede il decreto legislativo 68/2018 sulla distribuzione assicurativa, che attua la direttiva Ue 2016/97, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 138 del 16 giugno 2018. Per tutte le liti connesse alle assicurazioni, compresi i risarcimenti, dunque, la volontà del legislatore è di fare in modo che l’assicurato o l’avente diritto e le compagnie trovino un accordo bonario. Il decreto si occupa anche dei periti assicurativi, ridisegnando il sistema sanzionatorio per fatti connessi alla loro attività, nonché di organismo di registrazione degli intermediari assicurativi e riassicurativi, coordinamento delle disposizioni normative e regolamentari in materia di prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi pre-assemblati, modifica dell’impianto sanzionatorio di imprese e distributori.

SOLUZIONE

STRAGIUDIZIALE

Il decreto interviene in materia di risoluzione stragiudiziale delle controversie. Le imprese di assicurazione aderiscono ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela relative alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti da tutti i contratti di assicurazione, senza alcuna esclusione. La norma favorisce il ricorso a procedure che non attivano procedimenti avanti all’autorità giudiziaria ordinaria. Si tratta di una scelta che il legislatore italiano ha ormai abbracciato da lungo tempo e che trova conferma nel settore assicurativo. Tornando alle disposizioni del decreto in esame va rilevato che tocca un a un decreto attuativo dello Sviluppo economico determinare i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie, i criteri di composizione dell’organo decidente, in modo che risulti assicurata l’imparzialità dello stesso e la rappresentatività dei soggetti interessati. Le controversie interessate riguardano la natura delle controversie, relative alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti da un contratto di assicurazione, trattate dai sistemi di cui al presente articolo. Quanto ai criteri generali delle procedure conciliative, il decreto si limita a indicare i principi di rapidità, l’economicità e effettività della tutela. Come si è detto la scelta delle procedure stragiudiziali non è una novità assoluta. È questa la ragione per la quale il decreto si preoccupa di tenere ferma l’applicazione di altre forme di soluzioni stragiudiziali, quali la media conciliazione (dlgs. 28/2010) e altri strumenti simili previsti dall’ordinamento. Scelgano le parti, purché stiano lontano dai tribunali. Sempre in questa direzione va la norma sulle informazioni che l’utente deve avere durante le trattative: tra queste sono richiamate quelle relative alla procedure stragiudiziali.

PERITI

Il decreto riscrive le norme sui periti assicurativi ed in particolare quelle relative alle sanzioni. I periti possono andare incontro al richiamo, alla censura o alla radiazione a seconda della gravità dell’infrazione. Le sanzioni disciplinari sono applicate dalla Consap nei confronti delle persone fisiche iscritte nel ruolo dei periti di assicurazione. Bisogna seguire procedure di garanzia, tra le quali il termine di contestazione della violazione, la possibilità di presentare scritti difensivi e chiedere l’audizione.

ALTRE DISPOSIZIONI Con riferimento ai prodotti di investimento assicurativi, il decreto precisa che i poteri di vigilanza e controllo sono esercitati da Ivass e Consob coerentemente con le rispettive competenze. È stata inoltre ravvisata la necessità di effettuare interventi sul Tuf per adeguare l’ambito di competenza della Consob in relazione ai poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori sui prodotti assicurativi d’investimento al fine di renderli coerenti con i criteri di delega. È previsto che l’Ivass e la Consob si accordino sulle modalità di esercizio dei poteri di vigilanza, secondo le rispettive competenze, in modo da ridurre gli oneri a carico dei soggetti vigilati.

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