Il Mef è intenzionato a far spirare la scadenza del 4 luglio e recepire la V Direttiva
Slitta il registro dei titolari effettivi di imprese e trust
di Luciano De Angelis
Non sarà emanato entro il prossimo 4 luglio il registro dei titolari effettivi. Il Mef, infatti, a quanto risulta a ItaliaOggi, preferisce attendere il recepimento nel nostro paese della V direttiva antiriciclaggio, allo scopo di emanare un decreto che tenga conto delle disposizioni aggiornate.
I tempi previsti per il decreto
L’art. 21, comma 5 del dlgs 231/07, cosi come modificato dal dlgs 90/2017 prevede che il Mef, di concerto con il Mise emani un apposito decreto attraverso il quale stabilire, fra l’altro:
1) i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche e dei trust, da comunicare (per via esclusivamente telematica e in esenzione dall’imposta di bollo) al registro delle imprese, nonché le modalità ed i termini entro cui effettuare la comunicazione;
2) le modalità attraverso cui tali informazioni saranno rese tempestivamente accessibili alle autorità di vigilanza (Mef, autorità di vigilanza di settore, Uif, Dia, Guardia di finanza);
3) le modalità di consultazione delle informazioni da parte dei soggetti obbligati (di cui all’art. 3 del decreto 231/07 (fra cui banche, sim, sicav, professionisti ecc).
Le disposizioni finali del decreto 231/07 (art. 9, comma 3) prevedono che il decreto di concerto Mef/Mise debba essere adottato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del dlgs 90, e quindi entro il prossimo 4 Luglio.
I motivi dello slittamento
Probabilmente detti tempi non saranno rispettati. Il Mef, infatti, appare orientato ad attendere le modifiche che saranno apportate al dlgs 231/07 a seguito del recepimento della V direttiva. Tali modifiche (si veda ItaliaOggi 7 del 23 aprile) riguarderanno in particolare:
a) l’accesso al registro dei titolari effettivi da parte di chiunque vi abbia interesse (il pubblico) che potrà acquisire almeno il nome, il mese e l’anno di nascita, il paese di residenza e la cittadinanza del titolare effettivo così come la natura ed entità dell’interesse beneficiario detenuto;
b) l’individuazione della titolarità effettiva da parte di tutti i trust. Ad oggi, infatti, ai sensi dell’art. 21 dovrebbero essere iscritti al registro solo i trust «espressi produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali, secondo quanto disposto dall’art. 73 del Tuir». È dubbio, a riguardo, se in tale definizione siano ricompresi solo i trust dinamici (trust in cui si realizza il trasferimento del diritto dal disponente al trustee terzo) oppure anche i trust statici o autodichiarati (in cui disponente e trustee coincidono). Tali dubbi sono destinati ad essere superati con a V direttiva, il cui art. 31 richiede ora l’individuazione del titolare effettivo «ai trust ed agli altri tipi di istituti giuridici (quali fra l’altro fiducie, determinati tipi di treuhand o fideicomiso), quando tali istituti hanno un assetto e funzioni affini a quelle dei trust». In altri termini a tutti i trust.
Le conseguenze dello slittamento
La mancata istituzione del registro dei titolari effettivi, ovviamente, non esime i soggetti obbligati ad individuare lo stesso sia nell’ambito degli enti con personalità giuridica (srl, spa, cooperative, fondazioni), trust, e, almeno secondo le bozze di adeguata verifica emanate da Banca d’Italia ed in attesa di definitiva approvazione, delle società ed enti non dotati di personalità giuridica (Società di persone ed associazioni non riconosciute).
L’art. 20, del dlgs 231/07 fornisce infatti «i criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche», quindi, almeno per essi l’individuazione del titolare effettivo si rende già necessaria nell’ambito dell’adeguata verifica dei clienti dei soggetti destinatari della norma.
Ciò che invece non può essere considerato un obbligo cogente è, invece, l’iscrizione dei titolari effettivi all’apposito registro (art. 21) ancora non istituito, e che come si è detto, attenderà per la sua concreta istituzione il recepimento della V direttiva antiriciclaggio.
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