di Nicolò Juvara*
L’attesa è finalmente terminata: venerdì 8 giugno l’Ivass, anticipando la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo che riscriverà il Codice delle Assicurazioni Private (Cap), ha avviato il procedimento di consultazione sulla normativa che darà attuazione alla direttiva europea Idd (Insurance Distribution Directive) a livello regolamentare. Come è noto, la direttiva Idd in materia di distribuzione assicurativa, che entrerà in vigore il 1° ottobre 2018, costituisce un intervento epocale per l’industria delle polizze, che introduce innovazioni rispetto al precedente regime, rappresentato dalla direttiva Imd (Insurance Mediation Directive) del 2002.
L’intervento dell’Ivass, volto a riscrivere le regole in tema di distribuzione in generale, trasparenza e procedimento sanzionatorio a carico di imprese distributrici e intermediari, è esteso e ambizioso, al pari delle finalità che hanno guidato l’Autorità nella redazione dei testi: razionalizzazione, rafforzamento della tutela degli assicurati, supporto alla digitalizzazione del settore assicurativo e riduzione degli adempimenti e oneri amministrativi.
Gli schemi di regolamento gettano senz’altro luce su una serie di temi sinora oggetto di speculazioni tra gli operatori: tra tutti, la conferma dell’obbligo per i distributori di dotarsi di strumenti di pagamento elettronico, nonché l’estensione dell’informativa precontrattuale ai compensi percepiti in relazione al contratto distribuito, con puntuale indicazione dell’importo delle provvigioni ricevute rispetto alle polizze r.c. auto e Ppi.
Tuttavia, lasciano ancora aperti diversi punti interrogativi. Un primo tema irrisolto riguarda le disposizioni in materia di product oversight and governance (Pog) e quelle di dettaglio in materia di distribuzione dei cd. Ibip, rispetto alle quali il Cap e il Testo Unico della Finanza (Tuf) attribuiscono a Ivass e Consob l’esercizio di poteri coordinati. L’Ivass ha scelto di non affrontare tali profili in questa sede, rimettendo la specifica disciplina a un separato tavolo di lavoro.
Analoga opacità permane rispetto a come dovrà declinarsi la documentazione precontrattuale, ivi inclusi i nuovi documenti informativi precontrattuali (cosiddetti Dip e Dip aggiuntivo), in caso di co-assicurazione o prodotti rispetto ai quali imprese e intermediari agiscano quali co-produttori. Se da un lato i nuovi schemi stabiliscono che i soggetti coinvolti debbano predisporre un documento precontrattuale unico per garantire unitarietà e intellegibilità all’informativa, dall’altra non è chiaro quali debbano essere i contenuti specifici di tale informativa comune né dell’accordo scritto che i co-produttori dovranno stipulare per rispettare i requisiti prescritti dalla nuova regolamentazione.
Inoltre, gli schemi non identificano le specifiche disposizioni del nuovo framework normativo applicabili ai distributori Ue, salva la conferma dell’applicazione della normativa nazionale in materia di vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza (online). La perdurante incertezza causata dalla scelta di differire questa disciplina alla successiva fase di aggiornamento delle norme di interesse generale rappresenta un’ulteriore incognita per gli intermediari esteri, soprattutto per quelli di matrice anglosassone, già impegnati in cessioni di portafogli e riorganizzazioni in preparazione dello scisma post Brexit.
In ultimo, ma non certo per importanza: i tempi del processo di attuazione. Da un lato l’Ivass (e la Consob, per quanto riguarda i prodotti assicurativi di investimento) sono soggette a stringenti vincoli comunitari, che impongono agli Stati membri di pubblicare le disposizioni legislative e regolamentari attuative della Idd entro il 1° luglio, e, dall’altro, le imprese e gli intermediari sono chiamati a far collimare la scadenza del primo ottobre 2018 per l’applicazione della nuova direttiva con numerose altre rivoluzioni normative, tra cui l’imminente riforma della corporate governance dopo ben 12 mesi dall’avvio dei lavori di consultazione, gli adeguamenti organizzativi imposti dal regolamento Gdpr sulla tutela dei dati personali, il percorso verso la semplificazione della documentazione contrattuale e la rinegoziazione degli accordi di distribuzione e delle relative strutture di remunerazione.
Tempi stringenti che suscitano perplessità e apprensione tra gli operatori e che preannunciano un’estate decisamente… calda.
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* partner, Molinari & Associati
Fonte:
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