di Michele Damiani
Il beneficiario di una polizza vita deve essere informato dalla compagnia di assicurazione della stipula della polizza stessa. È quanto previsto dalla risoluzione 7/01246, approvata in commissione finanze alla camera a prima firma Giulio Cesare Sottanelli (Sc-Ala). La suddetta risoluzione prevede inoltre che, in caso di rifiuto da parte del beneficiario, l’assicuratore debba annullare il contratto restituendo il premio pagato per il periodo non goduto al contraente, senza considerare le imposte dovute. La risoluzione interviene per arginare il fenomeno delle «polizze vita dormienti», fattispecie illustrata anche dal presidente dell’Ivass (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) che nella sua relazione annuale ha dichiarato come esistano circa 4 mln di polizze vita che risultano scadute negli ultimi cinque anni senza esser state liquidate perché la compagnia non sapeva se il beneficiario era deceduto o meno prima della scadenza. Attualmente, le compagnie non sono tenute ad informare i beneficiari al momento della stipula.
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