Assegno anticipato con 20 anni nel sistema contributivo
di Daniele Cirioli

Con il cumulo contributivo si ha diritto anche alla pensione anticipata. A precisarlo è l’Inps che ieri, con circolare n. 103/2017, ha aggiornato la disciplina del cumulo (ex dlgs n. 184/1997) ai nuovi requisiti per la pensione della riforma Fornero (dl n. 201/2011 convertito dalla legge n. 214/2011). Dal 1° gennaio 2012, pertanto, i lavoratori in regime contributivo, anche se per opzione, oltre alla pensione di vecchiaia, a quella d’inabilità e a quella ai superstiti, ottenibili da sempre, possono conseguire la pensione anticipata a 63 anni e 7 mesi d’età e con 20 anni di contributi o con 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi di contributi se donne) a qualunque età.

Cumulo contributivo. È una delle soluzioni per sommare spezzoni contributivi e maturare il diritto a una pensione (altre possibilità sono: ricongiunzione, totalizzazione e cumulo «retributivo», introdotto dal 2013 e prorogato dalla legge Bilancio 2017). Il cumulo interessa i lavoratori le cui pensioni sono liquidate esclusivamente con il sistema contributivo, nel caso in cui (ovvio) siano iscritti ad almeno due gestioni previdenziali. Destinatari, dunque, sono i lavoratori che hanno iniziato a lavorare dal 1996 o quelli che, pur avendo contributi in precedenza (al 31 dicembre 1995), hanno optato per il calcolo contributivo della pensione.

Dentro i professionisti. Il cumulo interessa anche i professionisti, cioè lavoratori iscritti alle casse previdenziali, sia ex dlgs n. 103/1996 e sia dlgs n. 509/1994 (però quelle che hanno adottato il contributivo), con una particolarità: i contributi delle casse sono utili solo per il diritto alla pensione, non anche per la misura.

Ok, a chi è pensionato. Il cumulo, tra l’altro, è precluso a chi già è titolare di pensione liquidata da una delle gestioni per le quali è richiesto. L’Inps precisa che ciò non esclude la facoltà di cumulo a chi sia titolare di pensione, ma di una gestione diversa da quelle interessate al cumulo.

Quali pensioni. La riforma Fornero (dl n. 201/2011) ha modificato pensioni e requisiti. Ciò comporta, spiega l’Inps, l’aggiornamento della disciplina del cumulo. A seguito delle nuove norme, le pensioni conseguibili con il cumulo sono: la pensione di vecchiaia, la pensione d’inabilità, la pensione indiretta ai superstiti e, dal 1° gennaio 2012, la pensione anticipata (si veda tabella).

Le deroghe (al 31 dicembre 2011). A chi prima dell’entrata in vigore della riforma Fornero (al 31 dicembre 2011) non aveva i requisiti per l’opzione al contributivo, né per il diritto a pensione, qualora chieda il cumulo si applicano i seguenti requisiti:

a) pensione di vecchiaia: 20 anni di contributi e un’età pari a:

65 anni e 7 mesi per le dipendenti (donne) del privato;
66 anni e 1 mese per le lavoratrici autonome e quelle iscritte alla gestione separata;
66 anni e 7 mesi per tutti gli altri lavoratori/lavoratrici;
b) pensione anticipata: 42 anni e 10 mesi gli uomini e 41 anni e 10 mesi le donne.

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