Libertà di ritirarsi anche senza giustificato motivo
di Eden Uboldi
Sì alla mediazione obbligatoria preventiva ma il consumatore ha diritto a ritirarsi in qualsiasi momento, con o senza un giustificato motivo, in favore di un ricorso giurisdizionale. Questo il principio dichiarato nella sentenza sul caso C-75/16, emessa ieri della Corte di giustizia dell’Unione europea, che si è allineata all’avvocato generale Saugmandsgaard Øe (si veda ItaliaOggi del 17 febbraio 2017), che aveva presentato le conclusioni, non vincolanti, sulla controversia riguardante un contratto di apertura di credito in conto corrente presso il Banco Popolare Società Cooperativa contestato dai consumatori Livio Menini e Maria Antonia Rampanelli.
Dopo aver concesso l’apertura di credito al signor Menini e alla signora Rampanelli per potergli mettere l’acquisto d’azioni, il Banco Popolare ha richiesto un decreto ingiuntivo nei loro confronti per una ingente cifra, dovuta secondo quanto stabilito dal contratto, firmato dalle parti il 16 luglio 2009. La coppia ha proposto opposizione, domandando la sospensione dell’esecuzione. Il tribunale di Verona, da una parte ha rilevato che per procedere all’opposizione, secondo la legge italiana (art. 5, commi 1-bis e 4, del dlgs 28/2010) è necessario prima l’esperimento di una procedura di mediazione, dall’altra ha osservato che i due correntisti sono da considerarsi consumatori secondo il codice del consumo, modificato dal dlgs 130/2015, provvedimento recepente della direttiva 11/2013.
Sospendendo il procedimento, il tribunale ha chiesto alla Corte se: i) il rimando della direttiva 11/2013 a quella n. 52/2008 possa essere inteso nel senso che gli stati hanno la possibilità di prevedere la mediazione obbligatoria solo nelle controversie derivanti da contratti diversi da quelli di vendita o di servizi oltre quelle che non riguardino consumatori; ii) se l’art. 1 della direttiva 11/2013 osta a una normativa nazionale che prevede il ricorso alla mediazione preventiva obbligatoria nelle liti insorte con un consumatore, prevedendo, inoltre, l’imposizione dell’assistenza difensiva e l’eccezione del giustificato motivo, come unica opzione per non partecipare.
Sul primo quesito, la Corte ha ritenuto di non dover rispondere alla luce di una considerazione: il paragrafo 2 della direttiva 52/2008, infatti, afferma che tale provvedimento si applica alle controversie transfrontaliere in materia civile e commerciale e il caso in questione vede tutte le parti domiciliate o abitualmente residenti in Italia.
Sul secondo quesito, invece, ha stabilito che la direttiva 11/2013 deve essere interpretato come non ostativa della normativa nazionale che prevede il ricorso a una procedura di mediazione «nelle controversie indicate all’articolo 2, paragrafo 1, di tale direttiva, come condizione di procedibilità della domanda giudiziale relativa a queste medesime controversie, purché un requisito siffatto non impedisca alle parti di esercitare il loro diritto di accesso al sistema giudiziario». Ma non si può imporre l’assistenza obbligatoria di un avvocato e limitare al giustificato motivo la possibilità di rinuncia alla misura di risoluzione alternativa, ha però aggiunto la Corte. Infatti, l’art. 9, paragrafo 2, lettera a) della direttiva impone agli stati di garantire, nelle procedure alternative di risoluzione, la libertà delle parti di ritirarsi quando lo desiderino, se insoddisfatte dall’andamento della disputa. E il ritiro non deve mai comportare conseguenze sfavorevoli in sede giudiziaria, ha dichiarato la Corte, aggiungendo anche che la disciplina nazionale può prevedere sanzioni in caso di mancata partecipazione delle parti alla procedura di mediazione senza giustificato motivo, purché il consumatore possa ritirarsi successivamente al primo incontro. Infine, per quanto riguarda l’assistenza dell’avvocato, l’art. 8, lettera b) statuisce che le parti possano partecipare senza nessuna figura legale a supporto.
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