di Carlo Giuro
Il segmento dei fondi pensione preesistenti costituisce un universo consistente nel panorama italiano di previdenza complementare. Secondo il recente Mid Term Report del Mefop, a fine 2015 i preesistenti attivi risultavano 304, di cui 196 autonomi e 108 interni. Larga parte applica il regime della contribuzione definita (161, il 53%), 107 (35%) adottano ancora il metodo della prestazione definita e 36 piani (12%) hanno un regime misto. Anche in Italia, come nelle principali realtà internazionali, si evidenzia una progressiva riduzione degli schemi a prestazione definita, processo che proseguirà. Alla fine del 2015, prosegue lo studio, le risorse dei preesistenti ammontavano a 55,3 miliardi di euro.
Tema correlato ai preesistenti è quello dei vecchi iscritti, accezione con la quale si identificano gli aderenti che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 124 del 1993, risultassero aderenti a forme pensionistiche complementari già istituite al 15 novembre 1992. Sulla qualifica di vecchio iscritto è recentemente intervenuta la Covip che ha fornito chiarimenti nell’ambito di una risposta a un quesito di un preesistente su un eventuale riscatto della posizione individuale da parte del vecchio iscritto con successiva iscrizione a nuovo fondo pensione, sul trasferimento della posizione e sull’iscrizione ad altro comparto senza esercitare il riscatto della posizione nel fondo pensione originario. Con riferimento al riscatto la Covip, rifacendosi anche ad una precedente pronuncia, evidenzia che questo comporta l’uscita dal sistema di previdenza sicché, in caso di successiva adesione, anche allo stesso fondo pensione da cui si è riscattata una precedente posizione, il rapporto comincia nuovamente a decorrere dalla data di nuova iscrizione e l’aderente deve essere trattato come nuovo iscritto.
In caso di riscatto va allora considerata persa la qualifica di vecchio iscritto che invece si mantiene nel caso di trasferimento della posizione individuale. Anche il soggetto che ha la qualifica di vecchio iscritto e si iscrive ad un nuovo fondo senza esercitare il riscatto della sua posizione e senza neppure operare un effettivo trasferimento della medesima presso la forma complementare di nuova adesione non può mantenere la qualifica. Ma quali sono le prerogative previdenziali dei vecchi iscritti? Essenzialmente la possibilità di percepire l’intera prestazione sotto forma di capitale. Mentre per i nuovi iscritti le prestazioni possono essere erogate al 100% sotto forma di rendita o in capitale ma fino ad un massimo del 50% del montante. Eccezioni previste sono rappresentate proprio dalla casistica dei vecchi iscritti e dall’ipotesi in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del capitale finale sia inferiore al 50% dell’assegno sociale. (riproduzione riservata)
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