Allegata e dimostrata da parte dell’automobilista danneggiato l’inattesa e imprevista presenza sulla carreggiata di un’autostrada di un animale selvatico con cui non era stato possibile evitare la collisione, la società di gestione autostradale, titolare del potere di custodia della cosa, per vincere la presunzione di responsabilità ex art. 2051 c.c., deve dare la dimostrazione positiva che la presenza dell’animale fosse stata determinata da un fatto imprevedibile e inevitabile, idoneo a interrompere il nesso di causalità tra l’evento dannoso e la cosa custodita, non potendo tale nesso ritenersi escluso dalla mera presenza di una rete di recinzione, ancorché integra, in corrispondenza del tratto autostradale interessato dall’incidente.
La responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia, ex art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo e trova fondamento nella particolare relazione intercorrente tra il custode e la cosa; la presunzione di responsabilità del quale può essere vinta solo dalla sussistenza di un fattore esterno, il caso fortuito, attinente alle modalità di causazione del danno, sicché al danneggiato è sufficiente provare il nesso causale tra cosa in custodia ed evento dannoso, mentre il custode, per liberarsi, dovrà offrire la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, idoneo a interrompere quel nesso causale, in quanto avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.
Cassazione civile sez. III, 12/05/2017 n. 11785