L’assenza di una idonea segnaletica stradale, laddove la circolazione possa comunque avvenire senza inconvenienti, essendo sufficienti a regolarla le norme del codice della strada, non è causa degli eventuali incidenti verificatisi, e quindi non determina alcuna responsabilità dell’ente custode della strada per tali incidenti.
Cassazione civile sez. III, 28/04/2017 n. 10520