di Nicola Mondelli

Hanno avuto inizio lo scorso 17 giugno e dovranno essere completate entro il prossimo 15 luglio le procedure per beneficiare, entro il 31 dicembre 2017, dell’anticipo pensionistico senza oneri (Ape sociale), di cui all’art. 1, comma 179 e seguenti della legge 232/2016, o di una riduzione dei contributi richiesti dalla normativa vigente per accedere alla pensione anticipata (Lavoratori precoci), di cui all’art. 1, comma 199 e seguenti della medesima legge e disciplinati rispettivamente dai dpcm nn.88 e 87 del 23 maggio 2017, pubblicati in G.U. n. 1238 del 16 giugno 2017.

Istruzioni in merito all’applicazione delle disposizioni suddette (valide, è opportuno ricordarlo, in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018) sono state fornite dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) con due distinte circolare, la n. 99 relativa ai lavoratori precoci e la n. 100 concernente l’istituto della Ape sociale.

A corredo dei due decreti e delle due circolari dell’Inps si registra anche un protocollo per la fornitura di dati e delle informazioni necessarie per la definizione delle domande di Ape sociale e di accesso al pensionamento anticipato per i lavoratori precoci e per la regolamentazione della relativa procedura. Sottoscritto dal ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall’Inps, dall’Inail, dall’Agenzia nazionale politiche attive lavoro (Anapal) e dall’Ispettorato nazionale del lavoro (Inl).

Complessivamente oltre un centinaio di cartelle fittamente scritte che potrebbero impedire al lavoratore interessato di porre in essere direttamente tutti gli adempimenti richiesti per beneficiare di uno dei due istituti per anticipare il trattamento pensionistico e costringerlo a rivolgersi, senza alcun onere, a qualche patronato sindacale.

Nonostante che i citati documenti ufficiali tentino di fornire i maggiori chiarimenti possibili per consentire una lettura alla portata di tutti dei termini e delle modalità di accesso ai due novelli istituti, non mancano le proteste e le denunce di criticità.

Limitatamente al personale scolastico, le proteste riguardano soprattutto i tempi stretti concessi al dipendente scolastico per inoltrare all’Inps la domanda per il riconoscimento della sussistenza delle condizioni di accesso all’Ape, sia personali che di copertura finanziaria, unitamente alla documentazione riguardante lo stato di invalidità civile di grado almeno pari al 74 per cento, la certificazione attestante l’handicap in situazione di gravità del coniuge, della persona in unione civile o del parente di primo grado, convivente cui presta assistenza; dichiarazione del dirigente scolastico attestante le mansioni di insegnante di scuola dell’infanzia svolte continuativamente da almeno sei anni.

Le proteste, queste generalizzate, riguardano anche le modalità previste dall’Inps per stilare la graduatoria di chi, in rapporto alle somme stanziate, dovrà entrare nel contingente previsto per il 2017. Si contesta l’indicazione che a parità di condizioni debba prevalere la data e l’ora di presentazione della domanda.

Sempre in relazione al personale scolastico alcune criticità sono state sottolineate in particolare dal Servizio politiche previdenziali della Uil. Tali criticità attengono in particolare all’assenza di indicazioni operative specifiche per il mondo della scuola. Senza un coordinamento esplicito tra le norme dell’Ape e quelle del collocamento a riposo del personale della scuola( consentito esclusivamente il 1° settembre), sostiene la Uil, i lavoratori della scuola rischiano di essere tagliati fuori dalla possibilità di accedere all’Ape nel 2017 pur possedendo tutti i requisiti richiesti entro l’anno.

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