Ai fini della determinazione dei premi dovuti dalle imprese all’INAIL e della classificazione delle lavorazioni, ove un’impresa svolga più lavorazioni, il giudice del merito deve in concreto accertare, tra le lavorazioni svolte, quale assuma la connotazione di lavorazione principale e, quindi, se le ulteriori attività si pongano in correlazione non solo tecnica ma anche funzionale con la lavorazione principale, nel senso che deve trattarsi di lavorazioni tali da consentire una più agevole, completa e rapida realizzazione delle finalità aziendali, realizzando beni e servizi nella misura strettamente necessaria e imposta dalla lavorazione principale e, solo all’esito positivo della predetta indagine, attribuire alle ulteriori attività la voce tariffaria corrispondente alla lavorazione principale.
Cassazione civile sez. lav., 14/04/2016 n. 7429