di Mauro Romano
Con 169 sì e 70 voti contrari il Senato ha dato la fiducia al governo ed ha approvato il decreto banche, che ora passa alla Camera, dove deve essere convertito in legge prima del 2 luglio, data in cui scadono i 60 giorni di validità. La scelta della fiducia, da parte del governo, deriva proprio dai tempi stretti che il voto amministrativo, con i ballottaggi del 19 giugno, hanno imposto alle Camere. Pesano forse, però, anche le fibrillazioni post elettorali e i timori che nel voto su qualche emendamento potessero riversarsi le insoddisfazioni che le urne hanno lasciato all’interno dei partiti di maggioranza o fra i partner di governo. n ogni caso, appena approvato il testo in commissione Finanze il governo lo ha trasformato in maxiemendamento e presentato così blindato ieri pomeriggio all’aula di Palazzo Madama.
Poche le novità rispetto al decreto licenziato da Palazzo Chigi, soprattutto nella parte più politicamente sensibile che riguarda i rimborsi agli obbligazionisti subordinati delle 4 banche andate in risoluzione. Hanno pesato gli accordi stabiliti con la Commissione Europea, che hanno reso immodificabili alcuni paletti, come le condizioni per richiedere il ristoro: il tetto sul reddito di 35mila euro o il patrimonio mobiliare di 100 mila euro; Immodificabili pure la soglia dell’80% di rimborso automatico e la data del 12 giugno 2014 entro cui dovevano essere state acquistate le obbligazioni. Si è cercato però di rendere più ampia possibile la platea dei beneficiari e così si è chiarito che per reddito, si intende quello «complessivo» che è più favorevole al contribuente perché nella definizione di reddito «lordo» rientravano anche altre voci di imposte separate o sostitutive come arretrati degli stipendi, redditi finanziari, Tfr. Si allunga poi da quattro a sei mesi il termine per presentare l’istanza al Fondo interbancario di tutela dei depositi
Tra i documenti che l’investitore deve allegare all’istanza per l’indennizzo automatico dell’80% salta la necessità della copia della richiesta di pagamento, alla Banca in liquidazione, del credito relativo agli strumenti finanziari subordinati. Restano confermati gli altri documenti previsti nel testo originario (contratto di acquisto degli strumenti finanziari subordinati; moduli di sottoscrizione o d`ordine di acquisto; attestazione degli ordini eseguiti e dichiarazione sulla consistenza del patrimonio mobiliare). Inoltre, un emendamento ha assicurato che le banche dovranno consegnare le copie al risparmiatore entro 15 giorni dalla richiesta.
Non è stato invece accolto dal governo l’emendamento che prevedeva che i rimborsi erogati dal Fondo non siano soggetti «ad alcuna imposizione fiscale». L’indicazione sarà quindi inserita in un ordine del giorno. Tra le altre novità la possibilità di applicare il Patto Marciano ai contratti già in essere, ma sarà meno stringente il numero delle rate mensili e il periodo di inadempimento (da sei a nove mesi dal mancato pagamento di tre rate anche non consecutive) che fa scattare il recupero del pegno. Se il debitore ha rimborsato il pagamento ricevuto almeno all’85% della quota capitale l’indempimento scatterà a partire da 12 mesi dal mancato pagamento di tre rate anche non consecutive. L’esecuzione del recupero crediti viene assegnata al custode al posto dell’ufficiale giudiziario pur mantenendo l’ultima istanza di un giudice. La riduzione del valore del 50%& dell’ultima base di asta può avvenire solo dopo il quarto tentativo andato deserto e non dopo il terzo. (riproduzione riservata)
Fonte: