di Maria Elisa Scipioni
La cassa di previdenza dei Medici Veterinari, ENPAV, intervenne già in maniera significativa nel 2010 per ottenere stabilità dei conti a lungo termine. Infatti, il risultato atteso, la sostenibilità per i successivi 30 anni, era così garantito. Non a caso l’ente fu uno dei più fervidi oppositori e contestatori, insieme alla cassa dei Dottori Commercialisti, del progetto, poi andato a buon fine, dell’allora ministro Fornero di estendere il periodo di garanzia di sostenibilità finanziaria delle casse privatizzate sino a 50 anni.
Ciò imponeva, conseguentemente, un riordino e una ridiscussione di tematiche appena concluse, che necessitavano di ulteriori approfondimenti, e che risultava complicato riaprire dopo così poco tempo, a scapito di nuovi e dolorosi interventi. Eppure la cassa fu costretta, dagli eventi e più propriamente dalla promulgazione della legge, a intervenire ulteriormente per assicurare la sostenibilità per un più lungo periodo. Una cassa, quella dei Medici Veterinari, che conta (anno 2015) 28.563 lavoratori iscritti, di cui 15.414 uomini e 13.149 donne.
I pensionati attivi, in lieve crescita rispetto all’anno precedente sono 6.296 con un rapporto lavoratori iscritti/pensionati di 4,537. Una cassa certamente in ottima salute in linea di massima, anche se alcune linee tendenziali però preoccupano l’ente.
Statistiche alla mano, dal 2008 al 2013 il reddito medio di categoria è calato di 20 punti percentuali, dato tutt’altro che confortante e che ha ovvi impatti anche sui tassi di sostituzione attesi. A questo si aggiunge la progressiva femminilizzazione della categoria (le donne hanno ormai raggiunto e superato la soglia del 40% degli iscritti) ulteriore problema alla sostenibilità della cassa, dovendo far fronte come ben sappiamo a una speranza media di vita attesa ben più elevata rispetto a quella dei soggetti maschi.
Occorre ricordare per dovere di cronaca che L’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Veterinari, è un ente istituito con legge n. 91 del 15 febbraio 1958, è trasformato, a decorrere dal 1° gennaio 1995, in ente associativo senza scopo di lucro e non commerciale e con la personalità giuridica di diritto privato. Espleta, con autonomia gestionale, organizzativa e contabile, le funzioni di previdenza e, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, svolge attività di assistenza, in favore della categoria dei Veterinari.
Ma ora vediamo in dettaglio gli interventi attuati dalla riforma 2013, considerando attentamente in prima istanza quali sono i capisaldi dello sviluppo della riforma:
- volontà di mantenimento del sistema retributivo;
- continuità con la riforma varata nel 2010;
- distribuzione intergenerazionale dei sacrifici;
- equivalenza attuariale tra versato e percepito (equità prestazionale).
Il secondo punto in particolare merita un ulteriore approfondimento. Occorre delineare un breve quadro di sintesi di ciò che avvenne nel 2010, per comprendere le evoluzioni degli interventi targati 2013. Più precisamente:
- Venne introdotto il meccanismo di vecchiaia flessibile, ovvero combinazioni di età e contributi differenti per poter ottenere la pensione, e in particolare:
Vecchiaia anticipata:
- 60 anni di età e 35 anni di contribuzione, senza riduzioni
Vecchiaia ordinaria
- 68 anni di età e 35 anni di contribuzione, con riduzioni
- 68 anni di età e 40 anni di contribuzione, senza riduzioni
– Vennero ridotti gli scaglioni di reddito utili per il calcolo della pensione;
– Venne innalzato a 60.600 euro il computo del reddito pensionabile;
– Fu approvato l’aumento graduale dal 10% al 18%, con periodo transitorio, dell’aliquota del contributo soggettivo.
Ispirandosi quindi a quanto effettuato nel 2010 ecco di seguito un quadro di sintesi dei provvedimenti varati nel 2013 per la sostenibilità a più lungo periodo (50 anni) richiesta dalla riforma Monti-Fornero.
- Sulla pensione di vecchiaia anticipata dal 2014 è stato varato l’innalzamento a 62 anni del requisito anagrafico minimo per potervi accedere, mantenendo anche i 35 anni di contribuzione minima necessaria (o in alternativa, 62 anni di età, ma 40 anni di contribuzione accreditata). Con la pensione anticipata gli iscritti, con almeno 35 anni di contribuzione, possono accedere alla pensione con un’età compresa tra i 62 e i 67 anni. A seconda della combinazione tra età anagrafica e contribuzione maturata al momento della richiesta di pensionamento anticipato, e conseguentemente sulla base di anticipazione della quiescenza, verrà applicato all’importo pensionistico un coefficiente di riduzione percentuale.
- Viene allargata la media dei redditi per il calcolo della pensione dal 2016 con il graduale incremento del numero di anni considerati per la stessa dei redditi su cui viene calcolata la pensione, fino ad arrivare a 35 anni nell’anno 2025.
- E’ stata rivista la rivalutazione delle pensioni a partire dall’anno 2013 con la riduzione al 75% del coefficiente di rivalutazione delle pensioni. Rimane ferma al 100% la rivalutazione delle pensioni rapportate alla misura minima prevista dal regolamento (anno 2015, 6.020 euro.)
- E’ previsto l’aumento del contributo soggettivo con graduale crescita di mezzo punto percentuale annuo fino ad arrivare al 22% nell’anno 2033.
- Viene elevato il contributo integrativo dall’anno 2027 con un innalzamento al 3% e, dall’anno 2030, il passaggio al 4%.
Occorre infine rilevare come anche i Medici Veterinari, pur preservando il sistema di calcolo retributivo, hanno avviato, dal 2002, una componente complementare e facoltativa della pensione (il cosiddetto contributo modulare) che genera una copertura pensionistica determinata con il calcolo puramente contributivo. E’ possibile decidere di destinare ogni anno un’aliquota percentuale tra il 2% e il 14% del reddito professionale dichiarato. Si tratta, di fatto, di una pensione complementare a tutti gli effetti, che non inficia, come quelle di altre casse previdenziali dei liberi professionisti, i massimali contributivi previsti per la pensione di secondo e terzo pilastro e che permette agli stessi iscritti di considerare un’ulteriore opportunità al fine di integrare l’assegno pensionistico futuro.