Coperta la responsabilità per qualsiasi tipo di danno
di Gabriele Ventura
In arrivo l’assicurazione obbligatoria anche per gli avvocati. Il ministero della giustizia, a tre anni e mezzo dall’entrata in vigore della riforma forense, ha messo a punto la bozza di decreto che individua le condizioni essenziali della polizza sulla responsabilità civile professionale. Dando così attuazione all’art. 12 della legge n. 247/2012. Considerando, però, che la bozza è all’inizio del suo lungo iter di consultazione (Cnf, Consiglio di stato, parlamento) e la sua entrata in vigore è prevista un anno dopo la pubblicazione in G.U., con tutta probabilità l’obbligo di rc professionale, per gli avvocati, sarà attivo solo nel 2018. Il provvedimento è stato infatti inviato da via Arenula al Cnf per il consueto parere, mentre ieri il Cnf lo ha trasmesso a Oua, Cassa forense, ordini territoriali e associazioni maggiormente rappresentative che dovranno formulare le relative osservazioni entro il 27 giugno 2016.
La copertura. La bozza di decreto prevede che l’assicurazione debba coprire la responsabilità per qualsiasi tipo di danno: patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo, futuro. Deve coprire inoltre la responsabilità per i pregiudizi causati, oltre ai clienti, anche alle controparti processuali, al difensore di queste ultime e a qualunque soggetto estraneo al rapporto di mandato professionale. L’assicurazione deve prevedere altresì la copertura della responsabilità civile derivante da fatti colposi o dolosi di collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali. In caso di responsabilità solidale dell’avvocato con altri soggetti, assicurati e non, la polizza deve prevedere la copertura della responsabilità dell’avvocato per l’intero, salvo il diritto di regresso nei confronti dei condebitori solidali.
I massimali. L’art. 3 disciplina i massimali minimi di copertura per fascia di rischio, prevedendo che, in presenza di franchigie e scoperti l’assicuratore sarà comunque tenuto a risarcire il terzo per l’intero importo dovuto, ferma restando la sua facoltà di recuperare l’importo della franchigia.
Gli infortuni. L’art. 4 del decreto disciplina anche l’assicurazione contro gli infortuni, che deve essere prevista a favore degli avvocati e dei loro collaboratori, praticanti e dipendenti per i quali non sia operante la copertura assicurativa obbligatoria Inail. Devono essere coperti gli infortuni occorsi durante lo svolgimento dell’attività professionale, i quali causino la morte, invalidità permanente o temporanea, nonché delle spese mediche. Il contratto deve includere tra i rischi assicurati l’infortunio derivante dagli spostamenti resi necessari dallo svolgimento dell’attività professionale. Le somme assicurate minime sono: 100 mila euro di capitale in caso di morte; 100 mila euro di capitale in caso di invalidità permanente e 50 euro di diaria giornaliera da inabilità temporanea.
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