La norma che prevede la responsabilità del conducente del veicolo del trasportato non indica una responsabilità oggettiva ma una presunzione iuris tantum che può essere superata con ogni mezzo di prova; nel caso oggetto di valutazione, in giudizio era stata acquisita la prova che il veicolo e l’autista su cui viaggiava il passeggero risarcito era esente da responsabilità che, invece, erano ascrivibili al soggetto che il giudice territoriale aveva condannato al risarcimento dei danni.
Cassazione civile sez. III, 11/04/2016 n. 6976