In caso di danno biologico, per i danni conseguenti a infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l’INAIL nell’ambito del sistema d’indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all’art. 66 comma primo, n. 2), del Testo Unico, eroga l’indennizzo previsto e regolato dalle apposite disposizioni.
In particolare, secondo l’art.13 secondo comma lett. a) del d.lgs. n. 38 le menomazioni conseguenti alle lesioni dell’integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica tabella delle menomazioni, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali; l’indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell’apposita tabella indennizzo danno biologico.
In definitiva, la liquidazione degli indennizzi operata dall’Inail non si effettua secondo i criteri ordinari, ma in base ai parametri, alle tabelle e alle regole proprie stabilite dal sistema assicurativo e per conseguire i fini suoi propri in conformità all’art. 38 della Costituzione.
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, 26 aprile 2016 n. 8243