Con il provvedimento del 23 giugno 2016, l’Agenzia delle Entrate ha fissato la misura del credito d’imposta spettante a favore delle forme di previdenza complementare e degli enti previdenziali, in misura pari al 100% dell’importo richiesto.
Il credito d’imposta è utilizzabile ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs 241/97, presentando il Modello F24, esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate a decorrere dal 24 giugno 2016.
Inoltre con la Risoluzione n. 48, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il Codice Tributo da utilizzare in sede di compilazione del modello F24, per poter godere dell’agevolazione. Si ricorda, infine, che tale credito d’imposta è utilizzabile in compensazione a partire dal 24 giugno 2016.