di Lucio Berno
Ecco una importante sentenza della Cassazione che molti non si sarebbero aspettati o forse sarebbe meglio dire che “molti” non avrebbero mai voluto leggere. Gli Ermellini hanno infatti sancito che le fasi di salita e discesa dall’autobus sono da ritenersi manovre coessenziali all’esecuzione del contratto di trasporto della persona.
Ne consegue quindi che in caso di danno in tali fasi ne deve rispondere tanto l’imprenditore privato (titolare della società di trasporti) quanto il Comune organizzatore del viaggio.
Insiste la Cassazione che sono da ritenersi anche “i sinistri occorsi durante le operazioni preparatorie o accessorie, in genere, del trasporto e durante le fermate” e quindi anche in occasione di salita e discesa dal mezzo. Ma continua affermando che anzi, le condotte di salita e discesa del trasportato dal veicolo sono momenti fondamentali, senza i quali non solo il passeggero non potrebbe fruire del servizio di trasporto ma “nessun trasporto vi potrebbe nemmeno essere”.
Ecco perché viene confermata la responsabilità dell’amministrazione comunale per un sinistro accaduto ad una anziana signora in quanto in virtù di una obbligazione contrattuale (contratto di trasporto) non ha minimamente dimostrato che la caduta fosse da addebitare a fatto imprevedibile e non evitabile “con la normale diligenza”.