LA VOSTRA LETTERA

Chiedo cortesemente chiarimenti sulla nuova legge che regola le pensioni di reversibilità. Vorrei sposarmi con il mio compagno di vita (da 16 anni). Ha nove anni meno di me, di nazionalità italiana come me. Io maturerei la pensione a dicembre 2016. Nel caso venissi a mancare il mio compagno avrà diritto alla mia pensione di reversibilità? Ringrazio anticipatamente per una vostro eventuale chiarimento.

RISPOSTA

In primo luogo è necessario chiarire che la pensione di reversibilità non è stata oggetto di modifiche legislative, benché in quest’ultimo periodo se ne sia molto parlato. E’ stata invece regolamentata la disciplina che riguarda le unioni civili e le convivenze di fatto. La legge n. 76 del 20 maggio 2016 “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”, nello specifico, non prevede l’insorgenza del diritto alla pensione ai superstiti, sia indiretta che di reversibilità, al convivente superstite del lavoratore/pensionato deceduto. Pertanto, solo in caso di unione in matrimonio il suo compagno avrebbe diritto alla pensione di reversibilità, ai sensi dell’art. 22 L. 903/1965, se lei venisse a mancare una volta raggiunti i requisiti di pensionamento. Il convivente “more uxorio” non rientra tra i beneficiari della pensione di reversibilità (C. Cost. 3 novembre 2000 n. 461).

In ogni caso, la pensione al coniuge superstite spetta fintanto non contragga nuovo matrimonio. Inoltre, esistono dei limiti di reddito personale che da determinati livelli comportano penalizzazioni fino al 50% sulla pensione spettante:

Ammontare del redditoPercentuale di riduzione
Redditi fino 19.573,71 E.Nessuna riduzione – Pensione piena
Redditi da 19.573,71 E. a 26.098,28 E.Riduzione del 25%
Redditi da 26.098,28 E. a 32.622,85 E.Riduzione del 40%
Redditi superiori a 32.622,85 E.Riduzione del 50%

 

Per ultimo, dal 2012, esiste un’ulteriore penalizzazione per i “matrimoni di comodo” ma che non dovrebbe applicarsi al suo caso. La regola prevede che per matrimoni contratti dopo il compimento del 70° anno del dante causa, con differenza di età fra i coniugi superiore a 20 anni, l’aliquota percentuale deve essere ridotta del 10% per ogni anno di matrimonio mancante ai 10.

Maria Elisa Scipioni

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