L’assicuratore della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, ove ri-tardi colposamente il pagamento della somma dovuta a titolo di risarcimento in favore del terzo danneggiato è tenuto alla corresponsione degli interessi sul massimale ed, eventualmente, del maggior danno ex art. 1224, comma secondo, c.c. , che può consistere anche nella svalutazione monetaria; tale responsabilità per mala gestio, tuttavia, può comportare la responsabilità ultra-massimale dell’assicuratore solo per gli interessi e per il maggior danno (anche da svalutazione monetaria, per la parte non coperta dagli interessi) ma non per il capitale, rispetto al quale il limite del massimale è insuperabile.
Cassazione civile sez. III, 14/03/2016 n. 4892