Nel trasporto marittimo, dalla complessiva ricognizione delle definizioni poste nell’art. I e delle norme previste negli artt. II e III della Convenzione internazionale per l’unificazione di alcune regole in materia di polizza di carico, firmata a Bruxelles il 25 agosto 1924 e modificata dai Protocolli del 1968 e del 1979 (complesso normativo denominato comunemente Regole dell’Aja-Visby), si evince che l’oggetto di disciplina di tale Convenzione è il trasporto per mare, per tale intendendosi un rapporto contrattuale che comprende come momento iniziale le attività preliminari al carico delle merci per come regolate nell’art. III (cosiddetta operazione di caricazione) e come momento finale quelle che si concretano nella cosiddetta scaricazione, cioè nello scarico nel porto di arrivo e nella consegna ivi della merce senza soluzione di continuità, ovvero con una soluzione temporale di continuità fra scarico e consegna.
Ne consegue che non è regolata dalla predetta Convenzione, bensì dalle comuni regole del codice civile, l’ipotesi in cui il destinatario della merce non si presenti per la consegna al momento della scaricazione e il vettore depositi in magazzino di terzi la merce stessa, in attesa della sua consegna.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, 19 marzo 2015 n. 5488