La Corte d’appello, richiamato l’art. 2051 cod. civ., ha attribuito la responsabilità del fatto dannoso a esclusiva colpa del danneggiato, riconducibile alla sua disattenzione nella circostanza della caduta, tale da integrare gli estremi del caso fortuito, e poiché la giurisprudenza ha riconosciuto che, ai fini di cui all’art. 2051 cod. civ., il caso fortuito può essere integrato anche dalla colpa del danneggiato, la sentenza impugnata va esente dalla prospettata censura.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 9 marzo 2015 n. 4663