di Gloria Grigolon e Valerio Stroppa 

 

Le autorità fiscali di Italia e Stati Uniti si scambieranno annualmente le informazioni sui conti correnti e sugli investimenti finanziari dei contribuenti fiscalmente residenti nell’altro paese. È quanto prevede il ddl n. 1719 approvato ieri in via definitiva al Senato, relativo alla ratifica ed esecuzione dell’accordo intergovernativo Fatca (Foreign account tax compliance act) per lo scambio di informazioni tra Italia e Stati Uniti. Il voto finale sancisce, seppur tardivamente, l’interazione tra le Entrate italiane e il fisco statunitense (Irs).

L’accordo. L’accordo bilaterale, firmato a Roma il 10 gennaio 2014, migliora e integra l’adempimento degli obblighi comunicativi e informativi tra autorità italiane e americane, ai fini di una più adeguata verifica fiscale. Tale accordo si inquadra in un’ottica di contrasto a fenomeni di riciclaggio ed elusione. Il modello costituisce un passo avanti per la lotta all’evasione internazionale, con lo scambio automatico di informazioni sottoscritto in origine non solo dall’Italia, ma anche da Francia, Germania, Regno Unito e Spagna.

L’iter. Nello specifico, a partire dal 1° luglio 2014 i principali gruppi bancari e assicurativi nazionali hanno imposto agli aventi doppia nazionalità italo-americana la compilazione del modulo W9 per catalogare clienti e depositanti e le attività in capo a questi stessi (eccezion fatta per giacenze pari a meno di 50 mila dollari al 30 giugno 2014, si veda ItaliaOggi del 7/4). Si ricorda che sono ritenuti cittadini americani non solo coloro aventi residenza fiscale negli Usa, ma anche quei soggetti d’origine americana non residenti in America, seppur da anni fuori dal paese di nascita, e i titolari di un permesso Green Card.

Le scadenze. Il primo invio dei dati all’Irs era previsto per il 30 aprile 2015, sebbene, per mancanza di regolamentazione tecnica, il termine non sia stato rispettato dalle banche italiane, scalando al prossimo 30 settembre. Tra i dati richiesti, oltre a nome, indirizzo e codice fiscale Usa della Us person titolare del rapporto, l’Irs richiede di indicare lo status di cittadino o residente americano, il luogo di nascita, l’indirizzo di residenza o l’indirizzo postale, il codice identificativo del rapporto, il saldo e il valore del rapporto (anche nei casi di chiusura/trasferimento dell’attività) e l’ammontare lordo dei redditi corrisposto nel corso dell’anno. Le Entrate invieranno i dati ricevuti dai gruppi bancari tramite la piattaforma Sid, canale telematico di interscambio dati.

Assenza di reciprocità. Le maggiori critiche relative alla ratifica dell’accordo hanno riguardato la non reciprocità dello stesso, che apre al rischio di una subordinazione dell’Italia all’Irs. Tra gli ordini del giorno accolti dal Governo, spicca il Bottici, Bertrotta, che riassume alcune delle principali questioni poste in Assemblea e che diverranno oggetto di nuova discussione in sede internazionale (G20 ed Ocse).

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