L’art. 81 di cui al Regolamento del Codice della Strada dispone al comma 10, che “i segnali che indicano la fine del divieto o dell’obbligo devono essere installati in corrispondenza o il più vicino possibile al punto in cui cessa il divieto o l’obbligo stesso. L’installazione non è necessaria se il divieto o l’obbligo cessa in corrispondenza di una intersezione“.
Posto che la norma si riferisce ai divieti e obblighi in genere, in essi va compreso anche il divieto di superare limiti di velocità inferiori a quelli normalmente previsti dall’art. 142 del C.d.S. con riferimento ai tipi di strada che si percorrono, valevoli indipendentemente dall’apposizione di cartelli o segnali; cartelli o segnali che invece, sono necessari apporre, quando il limite di velocità è inferiore a quelli prescritti dal richiamato art. 142.
Se è necessaria l’installazione dei cartelli o segnali che impongono il limite, non è necessaria per quelli che segnalano la fine del divieto, quando, come previsto dall’ultimo periodo dell’art. 81 del Regolamento, la presenza di una intersecazione fa cessare il divieto o l’obbligo precedentemente imposti.
La regola generale è quella dell’art. 81 Reg., e la disposizione dell’art. 119 ha la sua ragione logica di esserci, altrimenti su una strada, dove è stato imposto un limite di velocità, inferiore a quelli generalizzati, per una qualsiasi ragione di pericolo, in mancanza di intersecazioni si continuerebbe ad imporre lo stesso limite, anche in tratti ove è venuta meno la situazione di pericolo, che legittimava il limite di velocità non generalizzato.
È del tutto evidente, in tali casi, la necessità di un cartello che segnali la fine del limite di velocità, come è pure evidente che, nel caso di interruzione del limite di velocità per effetto della intersezione, qualora lo si debba ripristinare, per il tratto di strada successivo, è necessario apporre il relativo cartello.
Corte di Cassazione, sez. IV Penale, 24 marzo 2015 n. 12260