Il credito dell’Inail per il rimborso delle prestazioni eseguite a favore dell’infortunato verso il terzo autore del danno, ovvero verso il datore di lavoro che sia parte del rapporto assicurativo, è credito di valore e non di valuta, corrispondendo alla passività patrimoniale che l’istituto subisce effettivamente in conseguenza degli esborsi e dello stanziamento di una determinata somma capitale produttiva della rendita da versare all’infortunato.
A ciò deve aggiungersi il correlato principio in ragione del quale nell’assicurazione contro i danni, all’assicuratore il quale, dopo avere pagato l’indennizzo all’assicurato, eserciti la facoltà di surrogazione nei suoi diritti verso il terzo responsabile del fatto illecito, ai sensi e nei limiti dell’art. 1916 cod. civ. deve essere riconosciuta la svalutazione monetaria sopravvenuta dopo detto versamento, considerato che quella surrogazione integra una successione a titolo particolare nel credito dell’assicurato verso il responsabile avente natura di credito di valore, e che su tale natura non può interferire l’avvenuto pagamento dell’indennizzo assicurativo, il quale opera nel diverso ambito del rapporto di assicurazione, senza trasformare l’obbligazione risarcitoria in debito di valuta.
Infine, detto credito, come credito di valore, deve essere liquidato con riferimento alla data di liquidazione definitiva, per cui il maggior ammontare in termini monetari rispetto a quanto dedotto in primo grado, per effetto di svalutazione monetaria o di rivalutazione della rendita imposta da provvedimento sopravvenuto nelle more del giudizio, può essere richiesto senza la necessità di proposizione di appello incidentale, e, se ne ricorrono le condizioni, può essere liquidato anche di ufficio.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, 20 marzo 2015 n. 5594