Privilegi doppi per i lavoratori del comparto sicurezza. Militari, carabinieri, poliziotti, vigili del fuoco, infatti, beneficiano di un regime di favore sia sotto il profilo del diritto che della misura della pensione rispetto agli altri lavoratori dipendenti. Insomma, possono mettersi a riposo prima e godere una pensione d’importo superiore, perché calcolata sull’ultimo cedolino paga (soggetto, peraltro, a maggiorazione).

Enti locali, insegnanti, personale sanitario. Si tratta, in genere, di lavoratori pubblici che originariamente appartenevano ai fondi Cpdel, Cpi, Cps e Cpug, prima che questi venissero incorporati all’Inpdap e prima che l’Inpdap fosse abrogato e fatto confluire all’Inps.

I fondi, istituiti presso il ministero del tesoro, gestivano le pensioni (Ivs = invalidità, vecchiaia e superstiti) dei dipendenti pubblici di enti locali (Cpdel), insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (Cpi), del settore sanitario pubblico (Cps) e degli ufficiali giudiziari e loro coadiutori (Cpug). Il percorso di armonizzazione dei requisiti per la pensione operato dall’art. 24, comma 6, del dl n. 201/2011 arriverà a compimento nel 2018, ma ciò non basterà (perdurando oltre) a mettere fine alla speciale disciplina delle regole di calcolo della quota retributiva dei quattro ex fondi e, quindi, alla situazione di privilegio di cui godono i lavoratori iscritti.

Il privilegio si concretizza nella quota di pensione che valorizza le anzianità contributive fino al 31 dicembre 1997, con un massimo per le anzianità contributive fino al 31 dicembre 1992. Valgono, tra le altre, queste regole speciali:

 

  • la retribuzione media pensionabile coincide con la retribuzione derivante dall’ultimo cedolino (per gli altri lavoratori, invece, è ottenuta dalla media degli ultimi cinque anni);

     

  • non si applica alcun tetto retributivo (che vale per gli altri lavoratori), per cui si applica sempre l’aliquota di rendimento del 2% (agli altri lavoratori, invece, alle alte retribuzioni è applicata un’aliquota di rendimento decrescente che arriva a dimezzarsi).

     

    Pensione dei militari e delle forze dell’ordine. La disciplina pensionistica del comparto sicurezza dello stato è connotata da forti elementi di specialità non solo rispetto alla generalità dei lavoratori privati, ma anche rispetto agli altri lavoratori del comparto pubblico.

    Si applica, oltre che a tutto il personale dell’esercito italiano, dell’aereonautica militare e della marina militare, anche a tutti i soggetti che esercitano ruoli operativi: nel corpo forestale dello stato; nella polizia di stato; nella polizia penitenziaria; nei vigili del fuoco; nella guardia di finanza; e nell’arma dei carabinieri. La riforma Fornero (dl n. 201/2011) non ha intaccato tali prerogative, limitandosi con la norma programmatica dell’art. 24 comma 18, a un’esortazione all’emanazione di un regolamento che armonizzasse, insieme ad altre tipologie di lavoratori privilegiati, i requisiti di accesso alla pensione del personale del comparto sicurezza con la generalità dei lavoratori. Il dpr n. 157/2014, entrato in vigore il 17 gennaio 2014, però, non ha previsto alcuna inclusione per il comparto in esame.

    Il fondo pensionistico di riferimento è la cassa dei trattamenti pensionistici dei dipendenti statali (Ctps) che fa parte della gestione ex Inpdap (dopo la soppressione e l’accorpamento di tale ente all’Inps).

    Due le prestazioni previste: pensione di vecchiaia e pensione di anzianità. Il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue in presenza di almeno 20 anni di contributi e l’età indicata in tabella, che varia in ragione delle diverse qualifiche. La pensione di anzianità, invece, si può ottenere in tre modi di cui uno legato esclusivamente all’anzianità contributiva, come indicato sempre in tabella.

    Oltre al beneficio della riduzione dei requisiti di accesso alla pensione, il comparto gode di favori pure dal sistema di calcolo della pensione, in linea di massima composta di tre quote: quota A, quota B e quota C. I privilegi si ravvisano in una maggiorazione della retribuzione pensionabile (più 18% degli elementi fissi e ricorrenti) e nell’applicazione di un’aliquota di rendimento del 2,2%, per ogni anno di contributi più un’aliquota di maggiorazione del 3,6%.

    I lavoratori del comparto sicurezza, insomma, beneficiano di una situazione di privilegio rispetto agli altri lavoratori (dipendenti privati), sia sotto il profilo del diritto che della misura della pensione.

    Sotto il primo profilo, a fronte di un generale diritto di accesso alla pensione di vecchiaia all’età anagrafica di 66 anni e 3 mesi, i lavoratori del comparto sicurezza possono accedervi a 60 anni e 3 mesi; nonché anticiparla a 57 anni e 3 mesi con 35 anni di anzianità contributiva o addirittura a 53 anni e 3 mesi se al 31 dicembre 2011 è stata raggiunta l’anzianità contributiva che consente di ottenere la massima misura della quota retributiva (alla generalità dei lavoratori, invece, l’unica possibilità di anticipare la pensione rispetto all’età consiste nel raggiungere un’anzianità contributiva di 42 anni e 6 mesi). Sotto il profilo della misura della pensione, i lavoratori del comparto sicurezza fruiscono di un sistema di calcolo privilegiato della quota di pensione retributiva, mediante la valorizzazione delle anzianità contributive accreditate fino al 31 dicembre 1997, anche se il massima privilegio si manifesta nella quota di pensione relativa alle anzianità accreditate fino al 31 dicembre 1992 con la retribuzione media pensionabile che, non solo coincide con la retribuzione derivante dall’ultimo cedolino (quasi tutti vanno in pensione con un grado più alto rispetto a quello di lavoro), ma è anche maggiorata del 18% (agli altri lavoratori dipendenti è pari alla media degli ultimi cinque anni e senza alcuna maggiorazione).

    Inoltre, non si applica alcun tetto retributivo e le aliquote di rendimento sono fissate nel valore di 2,2% per i primi 20 anni e di 3,6% per gli anni successivi (valore decisamente superiore al 2%, a scendere, previsto per la generalità degli altri lavoratori dipendenti).

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