Il diritto al rimborso delle spese legali relative ai giudizi di responsabilità civile, penale o amministrativa a carico di dipendenti di amministrazioni statali o di enti locali per fatti connessi all’espletamento del servizio o comunque all’assolvimento di obblighi istituzionali, conclusi con l’accertamento dell’esclusione della loro responsabilità, non si applica all’assessore comunale, né al consigliere comunale o al sindaco, non essendo configurabile tra costoro e l’ente un rapporto di lavoro dipendente, non potendo estendersi nei loro confronti la tutela prevista per i dipendenti, né trovare applicazione la disciplina privatistica in tema di mandato.
Occorre preliminarmente valutare se la norma invocata dal ricorrente (D.P.R. 1 giugno 1979, n. 191, art. 16, e D.P.R. 15 maggio 1987, n. 268, art. 67, successivamente abrogati dal D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, conv. in legge 4 aprile 2012 n. 35), che pone a carico degli enti locali “anche a tutela dei propri diritti ed interessi” l’onere delle spese per la difesa dei propri dipendenti nei procedimenti civili e penali “per fatti o atti direttamente connessi all’espletamento del servizio e all’adempimento dei compiti d’ufficio… a condizione che non sussista conflitto di interessi”, sia applicabile nei confronti di coloro, come i consiglieri e gli assessori comunali nonché i sindaci, che non siano legati al Comune da un rapporto d’impiego pubblico.
Al quesito circa l’applicabilità del citato D.P.R. n. 268 del 1987, art. 67, agli amministratori degli enti locali deve darsi risposta negativa; infatti il diritto al rimborso delle spese legali relative ai giudizi di responsabilità civile, penale o amministrativa a carico di dipendenti di amministrazioni statali o di enti locali per fatti connessi all’espletamento del servizio o comunque all’assolvimento di obblighi istituzionali, conclusi con l’accertamento dell’esclusione della loro responsabilità, non compete all’assessore comunale, né al consigliere comunale o al sindaco, non essendo configurabile tra costoro (i quali operano nell’amministrazione pubblica ad altro titolo) e l’ente un rapporto di lavoro dipendente, non potendo estendersi nei loro confronti la tutela prevista per i dipendenti, né trovare applicazione la disciplina privatistica in tema di mandato.
Cassazione civile sez. I, 17/03/2015 n. 5264