L’attestato di rischio viaggia online. Per le polizze in scadenza dal 1° luglio 2015, l’attestato di rischio diventa digitale e l’assicurato non dovrà più inviare la copia cartacea alla compagnia di assicurazione. Dal 1° giugno 2015, infatti, il documento che attesta la classe universale di appartenenza dell’assicurato e il numero degli incidenti avuti negli ultimi anni, è solo online. Tutto questo lo prevede il regolamento Ivass del 19 maggio 201 n. 9 5, recante la disciplina della banca dati attestati di rischio e dell’attestazione sullo stato di rischio (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 2015 n. 126 ). Il contraente dunque, non ricevendo più l’attestato cartaceo, non dovrà neppure più consegnarlo alla compagnia per la stipula di una nuova polizza assicurativa, ma sarà la compagnia a collegarsi alla suddetta banca dati e scaricarlo telematicamente. L’obbligo della compagnia precedente è quello di caricare l’attestato di rischio nella banca dati e renderlo disponibile sul proprio sito web a disposizione del cliente, che potrà visionarlo accedendo con le proprie credenziali d’accesso nell’apposita area riservata. Inoltre, su richiesta dell’assicurato, la compagnia deve altresì inviarlo via mail, oppure ancora mediante WhatsApp o attraverso altre applicazioni per tablet o smartphone, e persino può essere inviato tramite la messaggistica di Facebook. E non solo. Sempre su richiesta del contraente, a differenza di quanto avviene oggi, è prevista la possibilità del rilascio di un duplicato dell’Attestato di rischio a persona diversa (ad es. al proprietario del veicolo, nel caso in cui sia diverso dal soggetto che ha stipulato la polizza assicurativa). In ogni caso, per chi ha poca dimestichezza con le nuove tecnologie, la compagnia di assicurazione deve garantire comunque a chi ne fa domanda la stampa cartacea dell’attestato ma non la consegna a domicilio. Le imprese di assicurazioni saranno tenute a pubblicare sulla home page del proprio sito internet come richiedere le credenziali di accesso all’area riservata e le modalità telematiche di consegna aggiuntive. Tali informazione devono essere fornite dalle imprese anche per iscritto in occasione della sottoscrizione del contratto. Con l’emanazione di questo regolamento – scrive l’Ivass nel comunicato stampa del 21 maggio 2015 – si conclude la prima fase del progetto «dematerializzazione dell’attestato di rischio». Essa è frutto di un proficuo confronto con gli operatori del mercato, imprese e intermediari, e con le associazioni dei consumatori, nonché dei numerosi contributi offerti in sede di pubblica consultazione. È prevista una seconda fase che consentirà di passare dall’attestato di rischio c.d. «statico» (che fotografa la situazione corrente) all’attestato «dinamico», generato nel continuo dal sistema, così da renderlo più aggiornato, più efficace per il contrasto dei fenomeni elusivi, meglio armonizzato all’Ue.