di Giovanni Barbara – partner KStudio associato (Kpmg)
Solvency II è arrivata. È di soli pochi giorni fa la notizia della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 15 giugno 2015 (supplemento ordinario n. 29) del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 di attuazione della direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione (cd. Solvibilità II o Solvency II). Ed ecco che, dopo essere stata approvata in via definitiva dal consiglio dei ministri solo un mese fa (8 maggio 2015), Solvency II prende definitivamente «piede» anche in Italia. La direttiva, che ha lo scopo di estendere la normativa di Basilea II al settore assicurativo, introduce in particolare un nuovo regime di vigilanza prudenziale con l’obiettivo di fornire un quadro regolamentare finalizzato non solo alla massima tutela degli utenti del servizio assicurativo quanto alla creazione di strumenti di supporto ad hoc che forniscano alle autorità di vigilanza strumenti adatti nella valutazione della solvibilità globale delle imprese. Più in dettaglio Solvency II, oltre a semplificare la normativa comunitaria vigente attraverso la ri-codificazione delle precedenti direttive vita e danni, ridisegna i requisiti patrimoniali delle imprese in base ai rischi effettivamente subiti, introducendo tanto nuovi criteri di valutazione quanto nuove modalità per la misurazione e mitigazione dei rischi, ciò al fine precipuo di creare un sistema di vigilanza armonizzato in tutta Europa. Interventi mirati previsti, anche, in ordine alla governance delle imprese di assicurazione, dove si vorrebbe rafforzare ulteriormente il ruolo del board, introducendo nuove funzioni aziendali quale la funzione attuariale quale nuova funzione aziendale (accanto a quella di internal audit, gestione dei rischi e di compliance), maggiormente responsabilizzata nella valutazione delle riserve tecniche. Non solo. Il provvedimento così come redatto, inoltre detta specifiche istruzioni inerenti le attribuzioni Ivass in materia di vigilanza con possibilità di intervento sulla governance dell’impresa di assicurazione. Ciò detto, le imprese sarebbero, quindi, tenute a una periodica informativa Ivass volta a consentire all’Autorità di analizzare il sistema di governo societario prescelto dall’impresa, l’attività esercitata, i principi di valutazione applicati ai fini del calcolo della solvibilità, la corretta gestione dei rischi, il fabbisogno e la gestione del capitale. Per le finalità di vigilanza sopra dette, il decreto prevederebbe la possibilità di utilizzo da parte di Ivass delle società di revisione o dei revisori per le ispezioni nelle imprese. Verrebbero, inoltre, aggiornate le funzioni e attribuzioni di Consap, in ragione delle nuove competenze in materia di periti e centro di informazione italiano già attribuite alla Consap stessa, che si sostituirebbe a Ivass nella nella gestione del centro di informazione e nella tenuta del ruolo dei periti, con esclusione dei «poteri di vigilanza», più correttamente ridotti a «funzione di gestione del ruolo». L’intervento di restyling normativo darà sicuramente un contributo importante nella gestione del rischio da parte delle imprese, ma è necessario che i nuovi contributi normativi siano modulati in relazione tanto alle dimensioni quanto alla struttura delle diverse società, oltre che in funzione dello specifico settore di attività. Ciò detto, il decreto entrerà in vigore il 30 giugno ma le disposizioni saranno efficaci dal 1 gennaio 2016 anche per dare tempo all’Ivass di emettere i necessari regolamenti. Ora non resta che aspettare. Eppure c’è da credere che avrà sicuri effetti positivi nel tempo, tanto nella tutela della clientela quanto nella stabilità del mercato.