La quantità di aria insufflata all’interno della macchina dipende da un atto volontario del soggetto, con la conseguenza che ove il medesimo abbia volutamente ridotto al minimo l’espirazione, al fine di boicottare o, comunque, falsare la verifica, in assenza di una accertata patologia determinante l’insufficiente prova spirometrica, e lo strumento non sia stato posto in grado d’indicare la percentuale alcolica presente nell’organismo, sarebbe gioco forza reputare integrata l’ipotesi di reato di cui al comma 7 dell’art. 186 cit. (rifiuto di sottoporsi al test).
Ove, poi, nonostante l’insufficiente espirazione, sia stato possibile procedere al test, con risultati, peraltro, del tutto coerenti, non v’è alcuna logica ragione per negarne l’attendibilità. Invero, nonostante l’insufficienza dell’aria introdotta lo spirometro è stato, evidentemente, in grado di procedere all’analisi, che, in difetto, avrebbe ricusato con l’indicazione di non validità.
Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza del 6 marzo 2014 n. 10925