Nella responsabilità del professionista, la limitazione prevista dall’art. 2236 c.c. è prevista per le sole ipotesi di imperizia, che possano essere giustificate dalla particolare complessità o novità dell’opera richiesta, e non si estende alle ipotesi in cui la prestazione del professionista sia stata viziata da negligenza o imprudenza, cioè una violazione delle diligenza professionale media esigibile ex art. 1176, comma secondo del codice civile, rispetto a cui rileva anche la colpa lieve.
Nel caso, è stata riconosciuta la responsabilità di alcuni professionisti chiamati a rispondere dei danni provocati dal non aver eseguito correttamente l’incarico professionale conferito, consistente nello svolgimento di accertamenti presso la Conservatoria dei registri immobiliari ed il Catasto Fabbricati sul patrimonio immobiliare di una terza persona, nei confronti della quale gli attori vantavano un credito risarcitorio; l’attività di cui erano stati incaricati i professionisti era routinaria, consistendo nella semplice stima di un immobile indicato dai committenti e nella verifica della sua esatta intestazione, oltre alla sussistenza di inscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, come tale non meritevole di alcuna restrizione dei limiti della responsabilità professionale, sotto il profilo della particolare difficoltà dell’incarico.
Cassazione civile sez. III, sentenza del 10 marzo 2014 n. 5506