In tema di sottrazione ad opera di ignoti di beni (nella specie gioielli) custoditi in locali compresi nell’ambito alberghiero, la responsabilità dell’albergatore per le cose dei clienti sorge per il solo fatto della introduzione, da parte del cliente, delle cose nell’albergo indipendentemente da qualsiasi consegna, poiché essa inerisce direttamente al contenuto del contratto alberghiero, dovendo essere riferita all’obbligo accessorio dell’albergatore di garantire alla clientela la sicurezza delle cose portate in albergo, contro eventuali perdite, danni e furti.

Cassazione civile  sez. III, sentenza del 4 marzo 2014 n. 5030-*