Il trattamento pensionistico che verrà liquidato ad una parte del personale della scuola che cesserà dal servizio dal prossimo primo settembre sarà necessariamente un trattamento di pensione provvisorio. È quanto si deduce dal contenuto di una comunicazione del ministero dell’istruzione trasmessa lo scorso 6 giugno agli uffici scolastici territoriali.
Nel predisporre i prospetti dati pensione per il personale docente ed Ata che cessa dal servizio nel 2014, si legge infatti tra l’altro nella comunicazione ministeriale, gli uffici scolastici territoriali potranno modificare – in attesa di definizione della normativa relativa al blocco delle anzianità maturate e del conseguente adeguamento delle procedure SIDI di ricostruzione di carriera – i trattamenti stipendiali proposti dalla banca dati di ricostruzione di carriera, cancellando, quando è necessario, la riga che riporta l’incremento dello stipendio (dovuto a passaggio di gradone, ndr) con decorrenza 2013 o 2014.
In altri termini, i prospetti dati pensione che devono essere predisposti dagli uffici scolastici territoriali e trasmessi all’Inps- gestione ex inpdap- non dovranno tenere conto degli stipendi derivanti dal passaggio di gradone, previsto nel decreto di ricostruzione di carriera, qualora abbia effetto dal 1/1/2013 o dell’1/1/2014.
Se ne potranno tenere conto solo dopo che il passaggio di gradone sarà divenuto effettivo (l’intesa è stata firmata solo la scorsa settimana).
La conseguenza, inevitabile, sarà pertanto quella che il personale scolastico che non ha ancora potuto beneficiare del passaggio di gradone percepirà dal 1° settembre 2014 un trattamento pensionistico provvisorio. Quello definitivo con relativi arretrati sarà liquidato successivamente.
Gli effetti del mancato aggiornamento dello stipendio inevitabilmente ricadranno anche sul calcolo dell’indennità di buonuscita il cui ammontare viene calcolato sulla base dell’ultima retribuzione effettivamente percepita all’atto della cessazione dal servizio.
I tempi e le modalità di liquidazione della buonuscita che sarà corrisposta esclusivamente ai docenti che cesseranno dal servizio dal 1° settembre 2014 e che si trovano con una retribuzione in godimento sono ora precisati dalla circolare n. 73 del 5 giugno 2014 dell’Istituto previdenziale guidato dal commissario Vittorio Conti.
A) Personale con diritto a pensione maturato entro il 2014
– modalità di liquidazione: importo unico se l’ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è pari o inferiore a 50.000 euro(non rientra nella fattispecie il 99 per cento del personale di ruolo); in due importi annuali se superiore a 50.000 euro ma inferiore a 100.000 euro(rientrano nella fattispecie la maggior parte dei docenti e una parte del personale Ata), in tal caso il primo importo annuale è pari a 50.000 euro, il secondo pari all’ammontare residuo; in tre importi annuali se l’ammontare complessivo è uguale o superiore a 100.000 euro (vi rientrano soprattutto i dirigenti scolastici, in tal caso il primo e il secondo importo annuale è pari a 50.000 euro, il terzo è pari all’ammontare residuo.
– tempi di liquidazione: 105 giorni dalla cessazione se la cessazione è dovuta a inabilità o a decesso.Non prima di dodici mesi dalla data di cessazione per raggiunti limiti di età o per collocamento a riposo d’ufficio. Non prima di ventiquattro mesi se la cessazione è dovuta a dimissioni volontarie o a recesso da parte dell’amministrazione scolastica.
B) Personale con diritto a pensione maturato tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013
– modalità di liquidazione: importo unico annuale se l’ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è pari o inferiore a 90.000 euro; in due importi annuali se l’ammontare complessivo è superiore a 90.000 euro ma inferiore a 150.000, in tal caso il primo importo annuale è pari a 90.000 euro, il secondo è pari all’ammontare residuo; in tre importi annuali con ammontare pari o superiore a 150.000 euro, in tal caso il primo importo è pari a 90.000 euro, il secondo è pari a 60.000 euro, il terso è pari all’ammontare residuo,
– tempi di liquidazione: 105 giorni dalla cessazione se dovuta a inabilità o decesso. Non prima di sei mesi se la cessazione è dovuta a raggiunti limiti di età o a collocamento a riposo d’ufficio. Non prima di ventiquattro mesi se la cessazione è dovuta a dimissioni volontarie, a licenziamento o a destituzione.
C) Personale con diritto a pensione maturato entro il 31 dicembre 2011
– modalità di liquidazione: identiche alle modalità di cui al punto B)
– tempi di liquidazione: 105 giorni dalla cessazione dal servizio per inabilità, decesso, limiti di età o di servizio previsti dalla normativa in vigore entro il 31 dicembre 2011 purché i requisiti di età e della massima anzianità contributiva richiesti da tale normativa siano stati maturati appunto entro il 31 dicembre 2011. Non prima di sei mesi per tutte le altre cause. Per quest’ultimo tempo di liquidazione, la circolare inps precisa che si applica anche nei confronti del personale che al 31 dicembre 2011, pur potendo fare valere la quota 96, non abbia ancora raggiunto all’atto della cessazione dal servizio, appunto il 1° settembre 2014, i limiti di età(65 anni) ovvero l’anzianità contributiva massima(40 anni) richiesti dalla normativa previgente l’entrata in vigore dell’art. 24 del decreto legge 201/2011.
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