La FINANCIAL SERVICES AND MARKETS AUTHORITY (FSMA) ha comunicato che dal 30 aprile 2014 le compagnie di assicurazione e gli intermediari assicurativi e riassicurativi che svolgono attività assicurativa e di intermediazione assicurativa sul territorio belga sono tenuti a rispettare le nuove norme di interesse generale pubblicate sul sito internet www.fsma.be (sotto la voce: Supervision / Financial service providers / lnsurance and reinsurance companies / Legislation).

La nuova normativa ha introdotto la figura del “tied insurance agent” quale figura di intermediario

che svolge l’attività di intermediazione esclusivamente in nome e per conto di una compagnia

assicurativa che si assume la responsabilità del rispetto da parte del medesimo delle regole di

condotta. Il tied insurance agent può svolgere attività di intermediazione in nome e per conto di più

compagnie assicurative esclusivamente per la distribuzione di prodotti non in concorrenza tra loro.

 L’FSMA ha emanato una circolare esplicativa sulle nuove norme di interesse generale pubblicata

sul proprio sito (sotto la voce Supervision / Financial service providers / lnsurance and reinsurance

companies /Overview of circulars and communications), che definisce l’ambito di applicazione della

nuova normativa.

Ha inoltre previsto alcuni obblighi di comunicazione da parte delle compagnie di assicurazione e

degli intermediari assicurativi e riassicurativi che svolgono attività assicurativa e di intermediazione

assicurativa sul territorio belga, sui quali si richiama l’attenzione. In particolare:

 entro il 30 giugno 2014, le compagnie di assicurazione che si avvalgono di “tied insurance agents” sul territorio belga devono comunicare alla FSMA, all’indirizzo e.mail  AssurMiFID@FSMA.be:

– il nominativo del tied insurance agent;

– il numero di registrazione di detto intermediario assicurativo; i rami per i quali l’intermediario

opera per conto della compagnia;

– la data a partire dalla quale l’intermediario è qualificabile come tied insurance agent.

Entro lo stesso termine e al medesimo indirizzo di posta elettronica, gli intermediari assicurativi

che svolgono attività di intermediazione assicurativa in Belgio devono comunicare all’FSMA le

seguenti informazioni: 

– la denominazione della/e compagnia/e di assicurazione per cui l’intermediario opera in qualità di “tied insurance agents”;

– il numero di registrazione della/e compagnia/e di assicurazione;

– i rami per i quali operano per conto della/e compagnia/e;

– la data a partire dalla quale sono qualificabili come “tied insurance agents”.