Le “Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all’integrità psico – fisica” del Tribunale di Milano sono state rielaborate all’esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008. In particolare, esse hanno determinato il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente, procedendo ad un aumento dell’originario punto tabellare in modo da includervi la componente già qualificata in termini di “danno morale”, che si usava liquidare separatamente (nei sistemi tabellari antecedenti la pronuncia n. 26972 /08) con operazione che le Sezioni Unite hanno ritenuto non più praticabile.
L’affermazione delle Sezioni Unite secondo cui siffatta componente rientra nell’area del danno biologico, del quale, ogni sofferenza fisica o psichica per sua natura intrinseca costituisce componente, non può certo essere intesa nel senso che di essa non si debba (più) tenere conto a fini risarcitori.
Giova precisare che si intende qui prescindere dalla questione della natura di tale componente dell’unitaria categoria del danno biologico e dalla possibilità di continuare ad utilizzare il sintagma “danno morale” a soli fini descrittivi, per indicare le sofferenze, di carattere, appunto, morale (vale a dire il dolore intimo o turbamento dell’animo), non coincidenti con il dolore fisico, su base organica, e con gli aspetti più propriamente dinamico-relazionali del danno alla salute (e con le relative conseguenze, anche di ordine esistenziale, dovute all’incidenza sulle attività vitali della lesione permanente dell’integrità psico-fisica).
Questi ultimi, infatti, sono già considerati nel concetto omnicomprensivo del danno biologico, inteso anche come danno estetico e danno alla vita di relazione, e suscettibile di accertamento medico-legale; quindi, sono già presi a base della determinazione del grado di invalidità permanente, risultante dall’applicazione del barème.
Si intende piuttosto sottolineare che, esclusa la praticabilità della liquidazione separata di danno biologico e danno morale, si deve pervenire ad una liquidazione unitaria che tenga conto anche di questa peculiare componente a connotazione soggettiva.
Uno dei modi possibili per pervenire, necessariamente sempre in via equitativa, a questa liquidazione unitaria è 1’adozione di tabelle che includano nel punto base la relativa considerazione, dando perciò per presunta – quindi, in media, generalizzata, secondo l’id quod plerumque accidit – l’esistenza di un tale tipo di pregiudizio, pur se non accertabile per via medico-legale, operando perciò non sulla percentuale di invalidità, bensì con aumento equitativo della corrispondente liquidazione.
Si tratta, come detto, di una presunzione, accettabile quanto meno per le invalidità superiori al 10%, rispetto alle quali può reputarsi “normale” che vi siano profili prettamente soggettivi di ansia, preoccupazione, turbamento, dispiacere, collegati al pregiudizio a fisico, salvo prova contraria, che può essere, a sua volta, anche presuntiva.
Così opinando, la liquidazione c.d. tabellare ben può considerare anche la componente prettamente soggettiva data dalla sofferenza morale conseguente alla lesione della salute, sia pure in una dimensione, per così dire, standardizzata, come risulta essere stato fatto con le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, alla stregua delle esplicazioni fornite in occasione della loro diffusione.
Consegue che, applicando il valore c.d. tabellare del punto, vale a dire il valore medio, pur se comprensivo della componente di pregiudizio soggettivo di cui si è fin qui detto, non si ha ancora la vera e propria personalizzazione del danno.
Onde valutare nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche, patite dal soggetto leso e pervenire al ristoro del danno nella sua interezza, il giudice, se ed in quanto vengano addotte circostanze che richiedano la variazione della liquidazione tabellare in aumento o in diminuzione, di queste dovrà tenere conto al fine di escludere od ammettere la personalizzazione, esplicitando in motivazione se e come abbia considerato tutte tali circostanze.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza del 6 marzo 2014 n. 5243