La menomazione dell’integrità psico – fisica della persona danneggiata dà luogo di per sé a danno biologico, che come tale va provato e risarcito indipendentemente dal fatto che da esso sia derivata anche una perdita patrimoniale; pertanto la stessa riduzione della capacità lavorativa generica, vista in sé e non per l’effetto di un mancato guadagno, è risarcibile sotto il profilo del danno biologico; qualora, invece, a detta riduzione della capacità lavorativa generica si associ una riduzione della capacità lavorativa specifica, che, a sua volta, dia luogo ad una riduzione della capacità di guadagno, detta diminuzione integra un danno patrimoniale; ne consegue che non può farsi discendere in modo automatico dall’invalidità permanente la presunzione del danno da lucro cessante, derivando esso solo da quella invalidità che abbia prodotto una riduzione della capacità lavorativa specifica; detto danno patrimoniale da invalidità deve essere accertato in concreto attraverso la dimostrazione che il soggetto svolgesse – o, trattandosi di persona non ancora dedita ad attività lavorativa, presumibilmente in futuro avrebbe svolto – un’attività lavorativa produttiva di reddito; la relativa prova incombe al danneggiato, e può essere anche presuntiva, purché sia certa la riduzione della capacità lavorativa specifica.
L’accertata esistenza di postumi, anche di rilevante entità, non comporta automaticamente la riduzione della capacità lavorativa specifica e, quindi, della capacità di guadagno, occorrendo al riguardo un accertamento in concreto effettuato sulla base delle allegazioni e delle prove offerte dalla parte danneggiata, che allo scopo ben può avvalersi, soprattutto nel caso di minore non ancora introdotto nell’attività lavorativa, della prova presuntiva.
Pertanto ha demandato al giudice di rinvio di valutare, in relazione a quanto dedotto e provato dalle parti e anche avvalendosi di presunzioni, se D.P.C. avrebbe intrapreso una attività lavorativa e se in ragione del tipo di lesioni riportate e dei postumi accertati avrebbe presumibilmente subito una diminuzione di guadagno in relazione ad una attività lavorativa futura.
Anche recentemente, Cass. Sez. III, n. 2644 del 2013, ha ribadito che il danno patrimoniale futuro, derivante da lesioni personali, è da valutare su base prognostica e il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici.
Pertanto, provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa è di una certa entità e non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità, è possibile presumere che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura – non necessariamente in modo proporzionale – qualora la vittima già svolga un’attività o presumibilmente la svolgerà; tuttavia, l’aggravio in concreto nello svolgimento dell’attività già svolta o in procinto di essere svolta deve essere dedotto e provato dal danneggiato.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza del 6 marzo 2014 n. 524