Per il superamento della presunzione di colpa concorsuale posta dall’art. 2054, comma 2 c.c. non è sufficiente l’accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti, occorrendo anche che l’altro fornisca la prova liberatoria, dimostrando di avere fatto tutto il possibile per evitare l’incidente, riferite le sentenze ritenute significative ai fini della decisione, i ricorrenti hanno poi esaminato le risultanze processuali, con particolare riferimento alle consulenze tecniche.
In tema di sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l’apprezzamento del giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica dell’incidente, all’accertamento della condotta dei conducenti dei veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla loro eventuale graduazione, al pari dell’accertamento dell’esistenza o dell’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico, e ciò anche per quanto concerne il punto specifico se il conducente di uno dei veicoli abbia fornito la prova liberatoria di cui all’art. 2054 c.c.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza del 6 marzo 2014 n. 5248