I fondi pensione potranno dare ai propri gestori esterni indicazioni di investimento in strumenti cosiddetti alternativi anche se non specificamente previsti nei mandati di gestione. Pur precisando le condizioni in cui questo può avvenire, la Covip ha “aperto” all’esigenza manifestata da Assoprevidenza, che nel marzo scorso aveva presentato alla Commissione di Vigilanza una formale richiesta di parere.
Sergio Corbello, presidente dell’Associazione, è soddisfatto della risposta: “Esprimiamo grande apprezzamento per un’Authority che sa cogliere con un approccio sostanziale le esigenze del settore”. Secondo Corbello l’apertura della Covip è importante soprattutto dal punto di vista operativo: “Per i fondi pensione significa poter cominciare a fare investimenti finanziari in grado di assicurare ai portafogli buoni rendimenti stabili nel tempo, anche attraverso flussi cedolari costanti; investimenti che nello stesso tempo rappresentano, come ho avuto più volte occasione di sottolineare, risorse utili alla crescita del Paese Italia”.
Gli strumenti alternativi cui fa riferimento il presidente di Assoprevidenza sono i fondi che investono nel capitale delle aziende (private equity), i fondi immobiliari, i fondi specializzati nelle energie rinnovabili, i fondi di debito che sottoscrivono direttamente emissioni obbligazionarie delle aziende (tra cui anche i cosiddetti mini-bond). Corbello mette l’accento sull’affinità sostanziale e funzionale che esiste tra questi strumenti “alternativi” e asset class tradizionali: “I fondi che investono nelle energie rinnovabili, per esempio, hanno la veste tecnico-giuridica di fondi immobiliari ma di immobiliare non hanno nulla: la costanza di un flusso cedolare sicuro e costante nel tempo li rende in realtà affini agli strumenti del reddito fisso; è ragionevole quindi considerarli omogenei con i mandati obbligazionari”.
Se gli investimenti alternativi sono già previsti nei mandati – ha precisato la Commissione rispondendo ad Assoprevidenza – il fondo pensione può chiedere al gestore di fare una valutazione di uno o più strumenti indicati dal fondo stesso e di fare l’investimento una volta che l’operazione sia stata giudicata positivamente. Se invece gli alternativi non sono compresi negli accordi con i gestori, il fondo può rivedere le linee di indirizzo della gestione e modificare di conseguenza il mandato di gestione. Se questo risultasse incompatibile, il fondo dovrà selezionare ex novo un gestore alternativo.
In attesa delle varie modifiche, o anche in presenza di situazioni contingenti e transitorie il fondo potrà ugualmente dare al gestore indicazioni di investimento, purché ci siano: 1)“sostanziale compatibilità” tra lo strumento alternativo individuato e l’asset class del mandato di gestione; 2) il consenso del gestore, “con il quale saranno concordati anche i relativi obiettivi, unicamente per periodi limitati e in presenza di momentanee e particolari situazioni di mercato”.