La clausola claims made nei contratti assicurativi

Giurisprudenza

Autore: Massimo Caiafa
ASSINEWS 254 – giugno 2014

L’art. 1917 c.c., norma fondamentale dell’istituto assicurativo, recita: “Nell’assicurazione della responsabilità civile l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi…”.
Il Legislatore, con tale norma – che costituisce l’architrave dell’istituto –, ha disciplinato i principi base del contratto che, a distanza di oltre 70 anni, reggono nonostante le innovazioni richieste dal mercato anche per nuove situazioni createsi nel tempo o per finalità sociali(ad esempio, L. 24.12.69 n. 990 e D. Lgs.7.9.2005 n. 209 in materia di circolazione dei veicoli) che hanno – talvolta e, per alcuni profili(vedasi, operatività della polizza anche per danni provocati da dolo in spregio agli art.1900 e 1917 c.c.) – contrastato l’assetto assicurativo codicistico.
L’art. 1917 c.c., nella sua formulazione lessicale così come nella interpretazione dottrinaria e giurisprudenziale, è legato al concetto della“loss occurrence” o “loss occurring”, archetipo dei contratti fino agli anni ‘80, attualmente vigentein Germania, laddove la garanzia della copertura del rischio avveniva in relazione a fatti e comportamenti dell’assicurato verificatisi durante la vigenza del contratto, a prescindere dal momento in cui il danneggiato – percepito il danno – avanzava richiesta di ristoro anche dopo la cessazione del contratto (ovviamente entro i termini previsti dalla legge).

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Lo schema tipico della “loss occurrence”, però,nella pratica si rilevava inadeguato a causa dell’aumentata sinistrosità della responsabilità civile professionale con ingenti costi in relazione ai massimali di polizza nonché alla copertura dei danni così detti lungo – latenti(late reported) con conseguenze di incertezza e difficoltà di tipo probatorio per il trascorrere del tempo.
La clausola “claims made”, adottata inizialmente per i contratti di produzione, si appalesava, in regime alternativo, più aderente alle mutate esigenze e veniva, quindi, adottata sempre con maggiore frequenza in deroga all’art. 1917c.c., soprattutto nelle polizze di responsabilità professionale.La clausola claims made (o a richiesta fatta),di matrice anglosassone, costituisce un regime assicurativo nel quale si prevede che il sinistro venga identificato con la richiesta di risarcimento che l’assicurato riceve mentre il regime della loss occurrence (insorgenza del danno)fa coincidere temporalmente il sinistro con il fatto illecito da cui scaturisce la responsabilità prevista in polizza. CONTENUTO A PAGAMENTO
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