Pagina a cura di Carla de Lellis  

 

Più lunga la lista dei medicinali rimborsabili dall’Inail. Colliri, creme e ansiolitici entrano tra le spese mediche il cui costo può essere chiesto a rimborso all’Inail. Spese che peraltro possono essere rimborsate anche se sostenute dopo la guarigione, a patto che i medicinali sia ritenuti necessari per migliorare lo stato psico-fisico dell’infortunato. Con circolare n. 30/2014, l’Inail ha rivisitato le regole sul rimborso delle spese dei farmaci a favore dei lavoratori infortunati, in vigore dal 13 novembre 2012. Ha ampliato le tipologie di medicinali rimborsabili ed ha esteso il diritto al rimborso anche durante il periodo successivo alla stabilizzazione dei postumi dell’infortunio. Le nuove e più favorevoli disposizioni si applicano dal 4 giugno 2014.

 

Rimborso farmaci. Il rimborso dei farmaci è stato introdotto dall’Inail con circolare n. 62/2012, come un diritto a favore di infortunati e tecnopatici, limitatamente al periodo d’inabilità temporanea assoluta al lavoro a decorrere (a prescindere dalla data dell’infortunio) dal 13 novembre 2012. Pertanto, la data della prescrizione medica e dello scontrino comprovante l’acquisto del farmaco, ai fini del rimborso, non può essere antecedente al 13 novembre 2012. Dopo la sperimentazione e in esito al monitoraggio degli oneri sostenuti, con la recente circolare n. 30/2014, l’Inail ha impartito nuove istruzioni finalizzate all’estensione del diritto al rimborso dei farmaci anche successivamente alla stabilizzazione dei postumi dell’infortunio, all’ampliamento delle specialità farmaceutiche rimborsabili e al flusso procedurale.

 

Le spese rimborsabili. Il rimborso spese farmaci riguarda, ora, anche le spese sostenute dopo il periodo d’inabilità temporanea assoluta al lavoro in presenza di postumi stabilizzati, pur se non indennizzabili, anche oltre la scadenza dei termini revisionali. Ai fini del rimborso, l’Inail valuta se il farmaco è necessario per il miglioramento dello stato psico-fisico in relazione alla patologia causata dall’evento lesivo di natura lavorativa.

 

La procedura. Nel corso della sperimentazione (circolare 62/2012), spiega l’Inail, si è spesso evidenziato che gli assicurati richiedono il rimborso di farmaci che, pur essendo compresi nell’elenco allegato alla predetta circolare (si veda tabella), non appartengono alla branca medica di riferimento. In merito, l’Inail precisa che provvede al rimborso delle spese a prescindere dalle branche di riferimento (di cui alla circolare n. 62/2012), purché i farmaci siano ritenuti necessari per il miglioramento dello stato psico-fisico dell’assicurato in relazione alla patologia causata dall’evento lesivo di origine lavorativa, anche ai fini del reinserimento socio-lavorativo, in relazione al caso trattato. In tabella la nuova lista delle specialità farmaceutiche rimborsabili. Per quanto riguarda il nuovo flusso procedurale, il procedimento prende avvio in seguito alla presentazione della richiesta di rimborso, redatta secondo un nuovo modulo pubblicato dall’Inail in allegato alla circolare n. 30/2014 (rinvenibile sul sito internet).

La richiesta deve essere completa di fotocopie delle prescrizione mediche dei medicinali e degli scontrini fiscali intestati all’assicurato. A questo punto gli uffici Inail riscontrano la regolarità della richiesta sia dal lato amministrativo che da quello sanitario e controllano che la richiesta sia pervenuta nel termine prescrizionale. Dell’esito della verifica (positivo o negativo) è informato lo stesso richiedente. In caso di carenza di documentazione, gli uffici la richiede all’assicurato dando un termine di 15 giorni per produrla. Se la documentazione non perviene all’Inail entro 15 giorni, gli uffici definiscono negativamente la richiesta (cioè la rigettano), dandone comunicazione all’interessato.

Prescrizione decennale. Le nuove regole, precisa infine l’Inail, si applicano, a prescindere dalla data dell’evento, alle richieste di rimborsi, per farmaci prescritti e acquistati a decorrere dal 13 novembre 2012, ad oggi in istruttoria e/o pervenute dal 4 giugno 2014 (data pubblicazione circolare). Il termine prescrizionale del diritto al rimborso dei farmaci è decennale a decorrere dal giorno in cui il diritto stesso può essere esercitato (cioè dalla data riportata sullo scontrino comprovante l’acquisto del farmaco).

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